IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, recante  il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze a norma  dell'articolo  1,  comma  404,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  cosi'  come  modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
febbraio  2013,  in  corso   di   perfezionamento,   concernente   la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a  norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
cosi' come modificato dall'articolo 45,  comma  12,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, che demanda ad uno o piu' regolamenti  emanati
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla  base
di  criteri  generali  deliberati   dal   Consiglio   dei   ministri,
l'individuazione delle prestazioni,  non  rientranti  tra  i  servizi
pubblici  essenziali  o  non  espletate   a   garanzia   di   diritti
fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un  contributo  da   parte
dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25  maggio
2000, n. 120; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 giugno 2012; 
  Vista la comunicazione effettuata al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23  agosto  1988,
n. 400, con nota n. 16348 del 14 novembre 2012; 
  Visto il nulla osta rilasciato  dal  Dipartimento  per  gli  Affari
Giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali, 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il presente regolamento individua le prestazioni, non rientranti
tra i servizi pubblici essenziali  o  non  espletate  a  garanzia  di
diritti fondamentali, svolte  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze, per le quali richiedere un contributo all'utente. 
  2. L'ammontare del contributo e' stabilito da convenzioni ovvero da
apposite determinazioni e deve tener conto  dei  costi  sostenuti  in
riferimento ad ogni tipo di prestazione effettuata. 
  3. Gli introiti relativi ai contributi sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato. 
  4. Il trenta per cento degli introiti e' riassegnato ai  pertinenti
capitoli afferenti a missioni/programmi del bilancio ed incrementa le
risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale
ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati  ai  centri
di responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.