Art. 2 
       Interventi economici e misure a sostegno del territorio 
 
  1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di  cui  alla
legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi  alle
imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature  e
beni strumentali in conseguenza di delitti non  colposi  commessi  al
fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere
comprese nel programma  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.
443, e successive modificazioni e' autorizzata la spesa di 2  milioni
di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Al
relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di  euro  per  l'anno
2013,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  del  capitolo  1496
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato
e, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno  2014,  con  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  9,  comma
8, del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457. 
 
  2. L'indennizzo e' concesso  esclusivamente  per  una  quota  della
parte eccedente la somma  liquidata  o  liquidabile  sulla  base  del
contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero,
in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del  danno
subito. 
 
  3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti,
sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  lavori,  in  relazione  a
interventi  conclusi  o  in  corso  di  realizzazione,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' trasferire in via di anticipazione
alla stessa Societa' le risorse finanziarie  disponibili  per  l'anno
2013 sul pertinente capitolo di bilancio. 
 
  4. Al fine di consentire la  prosecuzione  degli  interventi  sulla
rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi  programmi  di
investimento, fino alla conclusione della procedura  di  approvazione
del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016, i rapporti
tra lo Stato e il  Gestore  dell'infrastruttura  sono  regolati,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla  base  di  quanto
stabilito dal contratto di programma 2007-2011. 
 
  5. Nelle  more  della  stipula  del  nuovo  contratto  di  servizio
pubblico per i servizi di trasporto  ferroviario  per  le  regioni  a
statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa' Trenitalia S.p.A., il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  somme
previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario
per  ferrovia  eserciti  nella   regione   Sicilia   e   ai   servizi
interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria. 
 
  6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere  dall'anno  2013  la
Regione Valle d'Aosta provvede  al  pagamento  diretto  a  Trenitalia
S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse
locale svolti nella Regione dalla predetta Societa'. I pagamenti  del
corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilita' interno. 
 
  7. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e' incrementato, per l'anno 2013, di 35  milioni
di euro.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al  primo  periodo  del
comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
 
  8. Al fine di garantire la continuita' del programma Carta acquisti
di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133 e l'avvio della sperimentazione del programma Carta  acquisti  di
cui  all'articolo  60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, nelle
more dell'espletamento della procedura di gara  per  l'individuazione
del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma
35, punto b)  del  citato  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
contratto  per  la  gestione   del   predetto   servizio   integrato,
sottoscritto  in  data  24  marzo  2010,   e'   prorogato   fino   al
perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. 
 
  9. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppresse  le  parole:  ",  il   cui
espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni". 
 
  10. All'articolo 3, del decreto-legge 25  settembre  2001  n.  351,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) al primo periodo del comma 18, sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole "nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste
dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122"; 
     b) al primo periodo del comma 19, sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole "nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste
dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122". 
 
  11. Nei casi  delle  operazioni  immobiliari  di  cui  al  predetto
articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive  modifiche
ed integrazioni, nonche' all'articolo 11-quinquies del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  puo'
essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non  si
applica la disposizione di cui al comma 3-bis del  medesimo  articolo
6. 
 
  12. In relazione alla necessita' di assicurare un costante supporto
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  nella  predisposizione
entro il  31  dicembre  2013  e  nella  attuazione  di  programmi  di
dismissione  di   partecipazioni   dello   Stato   e   garantire   la
realizzazione degli stessi programmi secondo  modalita'  e  procedure
trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il  Ministero
dell'economia e delle finanze  continua  ad  avvalersi  del  Comitato
permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni
di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del
15 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  281  del  30
novembre 1993. 
 
  13. Il Comitato di cui  al  comma  12  e'  composto  dal  Direttore
Generale del tesoro,  che  lo  presiede,  e  da  quattro  esperti  di
riconosciuta  indipendenza  e  di  notoria  esperienza  nei   mercati
nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di
pari opportunita' tra uomini e donne. 
 
  14. Il Comitato di cui al comma  12  e'  nominato  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze.
Il  relativo  incarico  ha  durata  triennale,  con  possibilita'  di
conferma. Ai Componenti del comitato non spetta  alcun  compenso  ne'
sono attribuiti gettoni di presenza. 
 
  15. Dall'attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
  16. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, dopo le parole:  "n.  233,  e  successive  modificazioni,"  sono
aggiunte le seguenti: "ovvero  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato,  e  successiva  riassegnazione  allo  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di entrambe le suddette giacenze,". 
 
  17.  L'intervento  di  cui  al  comma  16  dell'articolo   19   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il  quale  prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali
assegna alla societa' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di  euro  quale
contribuito agli oneri  di  funzionamento  e  ai  costi  generali  di
struttura e' prorogato nella medesima  misura  per  l'anno  2014.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
  18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti  dell'incidenza  dei
carichi  fiscali  sui  prodotti  da  fumo  e   loro   succedanei,   e
conseguentemente  assicurare  la  tenuta  delle   correlate   entrate
erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   possono    essere    stabilite
modificazioni, nella  misura  massima  dello  0,7  per  cento,  delle
aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano  sui  predetti
prodotti. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare
aumenti di  gettito  ne'  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
  19. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: 
     "3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di
euro 2,50, ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio  dell'isola
minore,  utilizzando  compagnie   di   navigazione   che   forniscono
collegamenti  di  linea  o  imbarcazioni  che  svolgono  servizio  di
trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e  autorizzati  ad
effettuare  collegamenti  marittimi  verso  l'isola.   L'imposta   e'
riscossa,  unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da  parte   delle
compagnie di navigazione o dei  soggetti  che  svolgono  servizio  di
trasporto di persone a fini commerciali e che sono  responsabili  del
pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti  passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge  e  dal  regolamento  comunale,  ovvero  con  le
diverse modalita' stabilite dal comune con regolamento ai  sensi  del
predetto articolo 52 del decreto legislativo  n.  446  del  1997,  in
relazione alle particolari  modalita'  di  accesso  alle  isole.  Per
l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione  da  parte  del
responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal  100
al 200 per cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato  o
parziale   versamento   dell'imposta   si   applica    la    sanzione
amministrativa di cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per  tutto  quanto
non previsto dalle disposizioni  del  presente  articolo  si  applica
l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel  comune,  dai
lavoratori, dagli studenti  pendolari,  nonche'  dai  componenti  dei
nuclei familiari dei soggetti che  risultino  aver  pagato  l'imposta
municipale propria e che  sono  parificati  ai  residenti.  I  comuni
possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del  tributo,
nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o
per determinati periodi  di  tempo;  possono  altresi'  prevedere  un
aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in  relazione  a
determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo e'  destinato  a
finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione
e recupero  dei  beni  culturali  e  ambientali  locali  ed  altresi'
interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di  mobilita'  e
viabilita',  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,nonche'   dei
relativi servizi pubblici locali.". 
 
  20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in  vigore
del presente decreto sono fatti salvi nella  parte  in  cui  sono  in
linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e  sono,  comunque,
resi  conformi  alle  medesime  disposizioni,  entro  il  termine  di
approvazione del  bilancio  di  previsione,  pendente  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione.