Art. 9 
 
Misure  per  le  imprese  di  interesse   strategico   nazionale   in
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270, e' inserito il seguente: 
  «Art.  65-bis.  (Misure  per  la  salvaguardia  della   continuita'
aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65,  comma
2,  sono  prorogati  i  termini  di  durata  del  programma  di   cui
all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere
di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami
di  azienda,  sentito  il   comitato   di   sorveglianza   e   previa
autorizzazione  ministeriale,  modalita'   di   gestione   idonee   a
consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei  livelli
occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del  decreto  che
definisce il giudizio.». 
  2. Le previsioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39.