Art. 9 Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria 1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' inserito il seguente: «Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuita' aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.». 2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.