Art. 6 
 
 
         Sistema di tracciabilita' e relativa documentazione 
 
  1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante  di
un sistema di tracciabilita' delle materie prime e dei  sottoprodotti
di cui al presente decreto impiegati nell'impianto in  conformita'  a
quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia di
tracciabilita' e sostenibilita'.