Art. 7 
 
 
                       Livelli delle emissioni 
 
  1. Al fine di assicurare la tutela della  salute  e  dell'ambiente,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sentito il Ministro della salute,  adotta,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  i
limiti  di  emissione  degli  impianti  di   bioraffinazione,   quale
parametro di valutazione, ai fini del  controllo  dei  livelli  delle
emissioni. 
  2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui  al  comma  1,
gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best  Available
Technologies (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti  dalla
corrispondente  normativa  in  materia  di  emissione.  Tali   limiti
costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi  gli
Enti locali e le Autorita' preposte al controllo  dei  livelli  delle
emissioni.