Art. 2 Versamenti all'Erario 1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore dell'Erario, la Banca d'Italia invia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato flussi telematici contenenti per ciascun versamento le informazioni previste dal Protocollo d'intesa, come modificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente decreto. 2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore dell'Erario e' resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.