Art. 2 
 
 
                        Versamenti all'Erario 
 
  1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore
dell'Erario, la Banca d'Italia invia al Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  flussi  telematici  contenenti  per   ciascun
versamento le informazioni previste  dal  Protocollo  d'intesa,  come
modificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente decreto. 
  2.  La  rendicontazione  per  i  versamenti  effettuati  presso  la
tesoreria statale a favore dell'Erario e' resa disponibile alla Corte
dei conti tramite il Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato.