Art. 3 Versamenti per la costituzione di depositi provvisori 1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori, la Banca d'Italia invia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, flussi telematici, contenenti per ciascun versamento le informazioni previste dal Protocollo d'intesa, come modificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente decreto. 2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori e' resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. La restituzione dei depositi viene disposta dalle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, previa acquisizione agli atti del nulla osta dell'Amministrazione nel cui interesse e' stato costituito il deposito, mediante apposito ordine di restituzione che, nelle more della relativa dematerializzazione, e' redatto su una modulistica uniforme predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia. Gli ordini di restituzione sono allegati al sottoconto giudiziale per la gestione dei depositi provvisori compilato dalle Tesorerie dello Stato. 4. All'atto della costituzione presso la tesoreria statale di depositi provvisori a cauta custodia, riguardanti valori diversi o partecipazioni azionarie, la Banca d'Italia emette una ricevuta che viene rilasciata al depositante.