Art. 3 
 
 
        Versamenti per la costituzione di depositi provvisori 
 
  1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale  per  la
costituzione di depositi  provvisori,  la  Banca  d'Italia  invia  al
Dipartimento  della   Ragioneria   generale   dello   Stato,   flussi
telematici,  contenenti  per  ciascun  versamento   le   informazioni
previste  dal  Protocollo  d'intesa,   come   modificato   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1 del presente decreto. 
  2.  La  rendicontazione  per  i  versamenti  effettuati  presso  la
tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori e'  resa
disponibile alla  Corte  dei  conti  tramite  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  3. La restituzione dei depositi  viene  disposta  dalle  competenti
Ragionerie Territoriali dello Stato, previa  acquisizione  agli  atti
del nulla  osta  dell'Amministrazione  nel  cui  interesse  e'  stato
costituito il deposito, mediante apposito ordine di restituzione che,
nelle more della relativa  dematerializzazione,  e'  redatto  su  una
modulistica uniforme  predisposta  dalla  Ragioneria  generale  dello
Stato, sentita la Banca d'Italia. Gli  ordini  di  restituzione  sono
allegati al  sottoconto  giudiziale  per  la  gestione  dei  depositi
provvisori compilato dalle Tesorerie dello Stato. 
  4. All'atto della  costituzione  presso  la  tesoreria  statale  di
depositi provvisori a cauta custodia, riguardanti  valori  diversi  o
partecipazioni azionarie, la Banca d'Italia emette una  ricevuta  che
viene rilasciata al depositante.