Art. 5 
 
 
                       Spese e oneri accessori 
 
  1. L'importo delle spese e degli oneri accessori  e'  stabilito  in
maniera forfettaria; per opere di importo fino  a  € 1.000.000,00  e'
determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 e' determinato  in  misura
non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in
misura non superiore alla percentuale determinata per  interpolazione
lineare.