Art. 2 
 
 
            Disposizioni in materia di immobili pubblici 
 
  1. All' articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.  137,
le parole "31 dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "30
giugno 2014" e  le  parole  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti "180 giorni". 
  2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
sopprimere le seguenti  parole:  "comma  1  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al". 
  3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppresse  le  parole:  «,  il   cui
espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni». 
  4. All'articolo 3, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122». 
  5. Nei  casi  delle  operazioni  immobiliari  di  cui  al  predetto
articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive  modifiche
ed integrazioni, nonche' all'articolo 11-quinquies del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  puo'
essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non  si
applica la disposizione di cui al comma 3-bis del  medesimo  articolo
6. 
  6. Al fine di  agevolare  le  operazioni  di  valorizzazione  degli
immobili dello Stato effettuate ai sensi  dell'articolo  11-quinquies
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche  attraverso
il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione  connessi  a  tali
operazioni, e' autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio
di 20 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.