Art. 3 
 
 
           Misure in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo  16  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di  rientro
dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i  provvedimenti  piu'
idonei in tema di  rimodulazione  dei  servizi,  di  applicazione  di
misure di efficientamento coerenti  con  costi  standard  individuati
sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che  consentano
il confronto con le migliori  pratiche  gestionali  e  di  fissazione
delle tariffe che tengano  conto  della  tariffa  media  applicata  a
livello nazionale per passeggero/Km, e di  fissazione  delle  tariffe
aziendali, nonche'  di  definizione  della  dotazione  di  personale,
compatibili  con  il  perseguimento  dell'obiettivo   dell'equilibrio
economico.»; 
    b) il comma 6-quater e' sostituito dal seguente: 
      «6-quater. Per la celere realizzazione delle attivita'  di  cui
ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce  una  struttura  di
supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, con oneri a
carico delle risorse individuate dal  comma  9  e  dall'articolo  11,
commi  da  13  a  16,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»; 
    c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al  comma
5, ed al fine di garantire la continuita' aziendale,  il  Commissario
puo' richiedere, con propri decreti,  anticipazioni  dell'erogazione,
anche integrale, delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al comma 9, nonche' di quelle previste  dall'articolo
1,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213  e
successive  modificazioni,  finalizzate   alle   spese   strettamente
necessarie a garantire i livelli  essenziali  delle  prestazioni  del
servizio  di  trasporto  pubblico  locale  e  alla  prosecuzione  del
pagamento del debito pregresso». 
  2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014». 
  3. All'articolo 1  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
      «9-bis. Al fine  di  agevolare  la  rimozione  degli  squilibri
finanziari, nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con  una  dotazione
di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione  Campania
anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di  rientro  di
cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
134.»; 
    b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31
marzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bis
attribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
erogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  della
disponibilita' annua del  Fondo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono definite le modalita' per la concessione e per la  restituzione
dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di  10
anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui  viene  erogata
l'anticipazione stessa»; 
    c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla regione Campania»; 
    d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni  interessate»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»; 
    e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al  comma  9-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  14,  comma  22,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
  4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti,
sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  lavori,  in  relazione  a
interventi  conclusi  o  in  corso  di  realizzazione,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' trasferire in via di anticipazione
alla stessa Societa' le risorse finanziarie  disponibili  per  l'anno
2013 sul pertinente capitolo di bilancio. 
  5. Al fine di consentire la  prosecuzione  degli  interventi  sulla
rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi  programmi  di
investimento, fino alla conclusione della procedura  di  approvazione
del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare
entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo  Stato
e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, sulla base  di  quanto  stabilito  dal
contratto di programma 2007-2011. 
  6. Nelle  more  della  stipula  del  nuovo  contratto  di  servizio
pubblico per i servizi di trasporto  ferroviario  per  le  regioni  a
statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa' Trenitalia S.p.A., il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  somme
previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario
per  ferrovia  eserciti  nella   regione   Sicilia   e   ai   servizi
interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria. 
  7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo  1,  comma  160,
della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,   cosi'   come   previsto
dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre
2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel  triennio  2011-2013
attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A.  dell'importo  di
23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i  servizi  dell'anno  2014  e
seguenti la regione Valle d'Aosta puo' stipulare apposita convenzione
con Trenitalia S.p.A. per  l'individuazione  del  perimetro  e  delle
modalita' di erogazione dei servizi ferroviari nella  regione,  sulla
base delle esigenze di mobilita' della popolazione locale. Gli  oneri
sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni  2014  e  successivi
sono esclusi dal patto di stabilita' interno nel limite di 23 milioni
di euro annui. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  7,  pari  a  23
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede  con  riduzione  per  il
medesimo anno: 
    a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  9. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5,
comma  4,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  le
disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli
articoli 107, comma 2, e 109, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
annullate dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre  2013,  n.  280
nonche'  le  conseguenti  modifiche  all'Allegato  A   del   predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  207
del 2010. Nelle more dell'adozione delle  disposizioni  regolamentari
sostitutive, continuano a trovare  applicazione,  in  ogni  caso  non
oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti