Art. 4 
 
 
               Disposizioni concernenti Roma Capitale 
 
  1. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un  importo
complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella  massa  passiva  di
cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  le  eventuali
ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od  oneri  del
comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla  cui  individuazione
si   procede   con   determinazioni   dirigenziali,    assunte    con
l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa  del
Segretario  comunale.  Roma  Capitale  puo'  riacquisire  l'esclusiva
titolarita' di  crediti,  inseriti  nella  massa  attiva  di  cui  al
documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma  13-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  verso  le  societa'  dalla
medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente  gli
stessi con partite a debito inserite nella massa passiva  di  cui  al
citato documento. Roma Capitale e' altresi' autorizzata ad  avvalersi
di appositi piani pluriennali per il rientro  dai  crediti  verso  le
proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il  Commissario  straordinario
e' altresi' autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del
loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma  per  l'anno  2009
per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e trasferite alla  gestione  commissariale  nelle  more
dell'utilizzo del contributo di cui  all'ultimo  periodo  del  citato
comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto,  quinto,
sesto e settimo  periodo  possono  essere  utilizzati  per  garantire
l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per  gli
anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di  stabilita'  interno  per  i  medesimi
anni». 
  2. Al fine di contribuire al superamento della crisi  in  atto  nel
ciclo di gestione  integrata  dei  rifiuti  nel  territorio  di  Roma
capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi  previsti  dal
Protocollo d'intesa del 4  agosto  2012,  «Patto  per  Roma»,  previa
validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del programma  di  lavoro  triennale  «Raccolta
differenziata», ivi previsto, opportunamente  rimodulato  sulla  base
delle risorse rese disponibili, sono  finalizzate  nel  limite  di  6
milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il  2014  e  7,5
milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente  utilizzo  delle
risorse iscritte in bilancio,  per  i  medesimi  esercizi,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112. 
  3. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il  2013,
6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e successive modificazioni.