Art. 6 
 
 
           Disposizioni finanziarie in materia di Province 
 
  1. Limitatamente all'anno 2013  sono  confermate  le  modalita'  di
riparto del fondo sperimentale di riequilibrio  delle  province  gia'
adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  4  maggio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  2012.  Alla
ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno  2013  a  ciascuna
provincia si provvede con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni
previste dal comma 7 dell'articolo  16  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  sono  effettuate  secondo   gli   importi   indicati
nell'allegato 1 al presente decreto.  Per  il  2013  i  trasferimenti
erariali  non  oggetto  di  fiscalizzazione  da   corrispondere   dal
Ministero  dell'interno  direttamente  in   favore   delle   province
appartenenti alla regione Sicilia, ancorche' in via di  soppressione,
e alla regione Sardegna sono determinati in  base  alle  disposizioni
recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.