Art. 3 
 
           Sviluppo Sostenibile del Sistema Universitario 
 
  1. Per gli anni accademici 2013/2014,  2014/2015,  2015/16,  tenuto
conto  degli  obiettivi  definiti  ai  commi  precedenti  si  prevede
altresi': 
    a) il divieto di istituire  nuove  universita'  statali  e  nuove
universita' telematiche, se non a seguito di processi di  fusione  di
cui al comma 3 dell'art. 2; 
    b) la possibilita' di istituire  nuove  universita'  non  statali
legalmente riconosciute,  con  esclusione  di  quelle  telematiche  a
seguito di proposta corredata da apposita  documentazione  che  sara'
specificata nel sito del  Ministero  da  far  pervenire,  a  pena  di
esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale)  di
coordinamento  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale.  Entro  i  successivi  20
giorni il comitato  trasmette  la  predetta  proposta  corredata  dal
motivato parere ai fini della successiva valutazione da  parte  degli
organi  ministeriali  competenti  e  dell'ANVUR,   sulla   base,   in
particolare, dei seguenti requisiti: 
      documentata  attivita'  pluriennale  di  ricerca  dei  soggetti
promotori; 
      offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di  laurea
magistrale, dei quali almeno uno integralmente in  lingua  straniera,
con esclusione di corsi appartenenti alle  classi  di  studio,  nelle
quali  non  si  ravvisa  l'opportunita'   dell'aumento   dell'offerta
formativa a livello nazionale relative  alle  discipline  giuridiche,
delle scienze politiche, delle  scienze  della  comunicazione,  delle
disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze
agrarie, della medicina veterinaria; nel caso di corsi di medicina  e
chirurgia, l'istituzione e'  altresi'  subordinata  al  parere  della
Regione in cui si colloca l'ateneo, che si esprime avendo valutato le
specifiche condizioni dell'offerta formativa nel  settore  in  ambito
regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria; 
      piena sostenibilita' finanziaria, logistica,  scientifica,  del
progetto formativo a prescindere  da  eventuali  contributi  statali,
prevedendo la verifica annuale dell'attivita' dell'Universita'  e  al
termine  del   primo   quinquennio   la   verifica   della   completa
realizzazione del  progetto  formativo  medesimo  il  cui  esito  non
positivo   comporta   la    disattivazione    e    la    soppressione
dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta.