Art. 3 Sviluppo Sostenibile del Sistema Universitario 1. Per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/16, tenuto conto degli obiettivi definiti ai commi precedenti si prevede altresi': a) il divieto di istituire nuove universita' statali e nuove universita' telematiche, se non a seguito di processi di fusione di cui al comma 3 dell'art. 2; b) la possibilita' di istituire nuove universita' non statali legalmente riconosciute, con esclusione di quelle telematiche a seguito di proposta corredata da apposita documentazione che sara' specificata nel sito del Ministero da far pervenire, a pena di esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 20 giorni il comitato trasmette la predetta proposta corredata dal motivato parere ai fini della successiva valutazione da parte degli organi ministeriali competenti e dell'ANVUR, sulla base, in particolare, dei seguenti requisiti: documentata attivita' pluriennale di ricerca dei soggetti promotori; offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, dei quali almeno uno integralmente in lingua straniera, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio, nelle quali non si ravvisa l'opportunita' dell'aumento dell'offerta formativa a livello nazionale relative alle discipline giuridiche, delle scienze politiche, delle scienze della comunicazione, delle disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze agrarie, della medicina veterinaria; nel caso di corsi di medicina e chirurgia, l'istituzione e' altresi' subordinata al parere della Regione in cui si colloca l'ateneo, che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria; piena sostenibilita' finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a prescindere da eventuali contributi statali, prevedendo la verifica annuale dell'attivita' dell'Universita' e al termine del primo quinquennio la verifica della completa realizzazione del progetto formativo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta.