Art. 2 
 
  1. Fermo restando il VMA di  cui  all'art.  1,  nell'esercizio  dei
poteri di deroga  di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n.  31,  le  autorita'  provinciali  sono  tenute,  in
relazione alle specifiche situazioni locali, ad  adottare  il  valore
che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile,
comunque non superiore ai valori gia' concessi. 
  2. Il VMA di cui  all'art.  1  puo'  essere  oggetto  di  immediata
revisione da  parte  del  Ministero  della  salute  e  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a  fronte  di
evidenze scientifiche piu' conservative.