Art. 2 1. Fermo restando il VMA di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorita' provinciali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile, comunque non superiore ai valori gia' concessi. 2. Il VMA di cui all'art. 1 puo' essere oggetto di immediata revisione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.