Art. 4 Alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale 1. L'ammontare del gettito dell'imposta municipale propria 2013 ad aliquota base di spettanza comunale presa a riferimento ai fini della formazione e del riparto del Fondo di solidarieta' comunale per il medesimo anno e' determinata sulla base delle risultanze della verifica di cui all'art. 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e resa conforme alla struttura d'imposta per l'anno di riferimento come modificata dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta' comunale l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna pari, complessivamente, a 4.717,9 milioni di euro, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito per l'anno 2013 di cui al comma 1, come indicata nell'elenco A allegato al presente decreto. 3. Per l'anno 2013, nel caso in cui per il singolo comune la quota di imposta municipale propria 2013 stimata di cui al comma 1, al netto della riduzione prevista dal comma 2, sia superiore alla base di riferimento definita ai sensi dell'art. 2, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di cui al comma 2 una ulteriore quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni pari alla differenza, determinata nella misura risultante per ciascun comune dall'elenco B, allegato al presente decreto. 4. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui ai commi 2 e 3, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2013 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune. 5. Per l'anno 2013, oltre alla quota di cui ai commi 2 e 3 derivante dall'imposta municipale propria ed alla quota derivante dal versamento all'entrata del bilancio statale di cui al comma 4, il Fondo di solidarieta' comunale e' incrementato dalle risorse di cui all'art. 1, comma 120 e comma 380, lettera c), della legge n. 228 del 2012. 6. Per assicurare ai comuni l'invarianza delle risorse complessive dell'anno 2012, sia da imposta municipale propria che da risorse erariali, al netto delle riduzioni previste a valere sulle predette risorse erariali a legislazione vigente per l'anno 2013, la restante quota del Fondo di solidarieta' comunale necessaria, quantificata in 103,7 milioni di euro, e' reperita negli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato.