Art. 4 
 
 
          Alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. L'ammontare del gettito dell'imposta municipale propria 2013  ad
aliquota base di spettanza comunale presa a riferimento ai fini della
formazione e del riparto del Fondo di solidarieta'  comunale  per  il
medesimo anno  e'  determinata  sulla  base  delle  risultanze  della
verifica di cui all'art. 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, e resa conforme alla struttura d'imposta per l'anno  di
riferimento come modificata dall'art. 1, comma 380,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera b), della legge n.  228
del 2012 ed ai  fini  della  formazione  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale l'Agenzia delle entrate - Struttura  di  gestione  versa  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  una  quota
dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni delle regioni
a statuto ordinario  e  delle  regioni  Siciliana  e  Sardegna  pari,
complessivamente, a 4.717,9 milioni di euro, determinata per  ciascun
comune in proporzione alle stime di gettito per l'anno 2013 di cui al
comma 1, come indicata nell'elenco A allegato al presente decreto. 
  3. Per l'anno 2013, nel caso in cui per il singolo comune la  quota
di imposta municipale propria 2013 stimata di  cui  al  comma  1,  al
netto della riduzione prevista dal comma 2, sia superiore  alla  base
di riferimento definita ai sensi dell'art. 2, l'Agenzia delle entrate
- Struttura di gestione versa al capitolo dell'entrata  del  bilancio
dello Stato di cui  al  comma  2  una  ulteriore  quota  dell'imposta
municipale propria di spettanza  dei  comuni  pari  alla  differenza,
determinata nella misura risultante per ciascun comune dall'elenco B,
allegato al presente decreto. 
  4. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a  procedere,
in tutto o in parte, ai recuperi di cui ai commi  2  e  3,  i  comuni
interessati sono tenuti  a  versare  la  somma  residua  direttamente
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   dando   comunicazione
dell'adempimento  al  Ministero  dell'interno.  In  caso  di  mancato
versamento da parte del comune entro il 31  dicembre  2013  l'Agenzia
delle entrate - Struttura di gestione provvede al recupero negli anni
successivi a valere sui versamenti  di  entrata  a  qualunque  titolo
dovuti al comune. 
  5. Per l'anno 2013, oltre  alla  quota  di  cui  ai  commi  2  e  3
derivante dall'imposta municipale propria ed alla quota derivante dal
versamento all'entrata del bilancio statale di cui  al  comma  4,  il
Fondo di solidarieta' comunale e' incrementato dalle risorse  di  cui
all'art. 1, comma 120 e comma 380, lettera c), della legge n. 228 del
2012. 
  6. Per assicurare ai comuni l'invarianza delle risorse  complessive
dell'anno 2012, sia da imposta  municipale  propria  che  da  risorse
erariali, al netto delle riduzioni previste a valere  sulle  predette
risorse erariali a legislazione vigente per l'anno 2013, la  restante
quota del Fondo di solidarieta' comunale necessaria, quantificata  in
103,7 milioni di euro, e' reperita  negli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio dello Stato.