Art. 3 Procedura di richiesta dell'agevolazione 1. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico si avvarra' di una piattaforma informatica per la cui definizione assegnera' l'appalto sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Le risorse necessarie all'acquisizione e alla gestione della piattaforma informatica di gestione dell'agevolazione, nella misura di euro 500.000,00 per l'anno 2013 e di euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte al capitolo 7328 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 3. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e rese note le procedure per la presentazione anche in applicazione dell'art. 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata. Con il medesimo atto e' determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio, da redigersi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto oltre all'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui all'art. 5. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dell'importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione del credito d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente sul sito www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonche' il termine della stessa per l'esaurimento delle risorse. Comunica altresi', tramite pubblicazione sul medesimo sito, il raggiungimento del limite di disponibilita' di due milioni di euro ai fini della riserva prevista dal comma 6 in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221. 5. Le domande presentate da soggetti con sede o unita' locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, gestite separatamente in regime «de minimis», sono accolte mediante l'utilizzo della quota dei fondi loro riservata ai sensi del comma 13-bis dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 2 milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 e seguenti. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono alla quota delle risorse disponibili per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti con sede o unita' locali ubicate al di fuori dei predetti territori. 6. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in regime «de minimis», sono riservati 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 13 dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al netto della quota di cui al comma 13-bis del medesimo articolo. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono, in regime «de minimis», alle rimanenti risorse disponibili. 7. In caso di mancato utilizzo dell'intera quota dei fondi riservata ai sensi del citato comma 13-bis, nonche' della quota per le start-up innovative e gli incubatori certificati, rilevabile alla fine di ciascun anno, le risorse non utilizzate saranno rese disponibili nell'anno successivo per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti nei cui confronti non e' applicabile la riserva di cui al citato comma 13-bis. 8. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono sottoposte a controllo di ammissibilita', in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali risultano i costi di cui al precedente art. 2, commi 1, 2 e 3, che devono essere certificati dalla documentazione di cui all'art. 5, commi 1 e 2, da allegarsi, a pena di inammissibilita', alla domanda di concessione del beneficio. 9. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta l'agevolazione nella percentuale indicata all'art. 2, comma 5, compatibilmente con le risorse disponibili.