Art. 3 
 
 
              Procedura di richiesta dell'agevolazione 
 
  1. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico  si  avvarra'  di  una
piattaforma informatica per la cui definizione  assegnera'  l'appalto
sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. Le risorse necessarie all'acquisizione  e  alla  gestione  della
piattaforma informatica di gestione dell'agevolazione,  nella  misura
di euro 500.000,00 per l'anno 2013 e di euro 100.000,00  a  decorrere
dall'anno  2014  sono  iscritte  al  capitolo  7328  dello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
  3. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e
rese note le procedure per la  presentazione  anche  in  applicazione
dell'art.  27-bis  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
che, nei confronti  delle  start-up  innovative  e  degli  incubatori
certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata.
Con il  medesimo  atto  e'  determinato  il  contenuto  minimo  della
certificazione contabile delle  spese  sostenute  ed  ammissibili  al
beneficio, da redigersi ai sensi  dell'art.  5,  commi  1  e  2,  del
presente decreto  oltre  all'eventuale  ulteriore  documentazione  da
allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui all'art. 5. 
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   previa   verifica
dell'importo delle risorse stanziate  ed  effettivamente  disponibili
sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  la  concessione  del   credito
d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente  sul  sito
www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande
di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili,  nonche'  il
termine  della  stessa  per  l'esaurimento  delle  risorse.  Comunica
altresi', tramite pubblicazione sul medesimo sito, il  raggiungimento
del limite di disponibilita' di due milioni di  euro  ai  fini  della
riserva prevista dal comma 6 in favore delle start  up  innovative  e
degli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge  18
ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221. 
  5. Le domande presentate da soggetti con sede o unita'  locali  nei
territori colpiti dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,  gestite
separatamente  in  regime  «de  minimis»,   sono   accolte   mediante
l'utilizzo della quota dei fondi loro riservata ai  sensi  del  comma
13-bis dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 2
milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 e seguenti.  In  caso  di
esaurimento di detta quota, i  soggetti  di  cui  al  presente  comma
accedono alla quota  delle  risorse  disponibili  per  l'accoglimento
delle domande presentate  dai  soggetti  con  sede  o  unita'  locali
ubicate al di fuori dei predetti territori. 
  6. Alle start-up innovative e agli incubatori  certificati  di  cui
all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179  convertito  con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in  regime  «de
minimis», sono riservati 2 milioni di euro a valere sulle risorse  di
cui al comma 13 dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
al netto della quota di cui al comma 13-bis del medesimo articolo. In
caso di esaurimento di detta quota, i soggetti  di  cui  al  presente
comma accedono,  in  regime  «de  minimis»,  alle  rimanenti  risorse
disponibili. 
  7.  In  caso  di  mancato  utilizzo  dell'intera  quota  dei  fondi
riservata ai sensi del citato comma 13-bis, nonche' della  quota  per
le start-up innovative e gli incubatori certificati, rilevabile  alla
fine  di  ciascun  anno,  le  risorse  non  utilizzate  saranno  rese
disponibili nell'anno successivo  per  l'accoglimento  delle  domande
presentate dai soggetti nei  cui  confronti  non  e'  applicabile  la
riserva di cui al citato comma 13-bis. 
  8. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono
sottoposte a controllo di ammissibilita', in  relazione  ai  soggetti
richiedenti  e  ai  contratti  di  lavoro  in  dipendenza  dai  quali
risultano i costi di cui al precedente art. 2, commi 1, 2  e  3,  che
devono essere certificati dalla documentazione  di  cui  all'art.  5,
commi 1 e 2, da allegarsi, a pena di inammissibilita',  alla  domanda
di concessione del beneficio. 
  9. Per ognuna delle  domande  pervenute  e  dichiarate  ammissibili
viene riconosciuta l'agevolazione nella percentuale indicata all'art.
2, comma 5, compatibilmente con le risorse disponibili.