Art. 4 
 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1. L'importo del  contributo  sotto  forma  di  credito  d'imposta,
riconosciuto  al  termine  del  controllo  di  ammissibilita',  viene
indicato  dall'impresa  nella  propria  dichiarazione   dei   redditi
relativa al periodo di imposta nel corso del quale  il  beneficio  e'
maturato. 
  2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre
alla formazione del reddito, ne' della base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita'  produttive,  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  puo'  essere  utilizzato  in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena lo scarto dell'operazione di  versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti  con  provvedimento  del  Direttore  della  medesima
Agenzia. 
  3. Ai fini di cui al comma 2 del presente  articolo,  il  Ministero
dello sviluppo economico trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con
modalita' telematiche, l'elenco dei soggetti  ammessi  al  beneficio,
specificando l'importo  del  credito  concesso  ad  ognuno  di  essi,
nonche' i dati degli eventuali  provvedimenti  di  revoca.  L'Agenzia
delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in  via
telematica,  i  dati  dei  contribuenti  che  hanno   utilizzato   in
compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro  il
28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio. 
  4. Le modalita' telematiche di trasmissione  dei  dati  di  cui  al
comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate. 
  5. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni
esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla  copertura
finanziaria  dell'agevolazione  sono  trasferite  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio»,  aperta
presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.