Art. 5 
 
 
                              Controlli 
 
  1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta  sono
effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e  avvengono  sulla
base della documentazione contabile, individuata ai  sensi  dell'art.
3, comma 3, del presente decreto certificata da  un  revisore  legale
dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti quali attivi
nel registro dei revisori legali dei conti  di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo  n.  39  del  27  gennaio  2010  o  dal  collegio
sindacale. Tale certificazione va allegata al  relativo  bilancio  e,
coerentemente, deve essere conservata,  insieme  alla  documentazione
relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel
bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per  il  periodo
previsto dall'art. 2220 del codice  civile.  La  certificazione  deve
essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero  dello  sviluppo
economico  tramite  apposita   procedura   informatica,   fino   alla
decorrenza dei termini di cui al  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo, al fine  della  certificazione  dell'insussistenza
delle  cause  di  decadenza   dell'agevolazione   ivi   previste,   e
successivamente conservata per il periodo previsto dall'art. 2220 del
codice civile. 
  2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive  di
un collegio sindacale devono comunque avvalersi della  certificazione
di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti  iscritti  quali  attivi  nel  registro  di  cui  al  comma
precedente.  Il  revisore   o   professionista   responsabile   della
revisione, nell'assunzione dell'incarico,  osservano  i  principi  di
indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice
etico dell'IFAC. 
  3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli  atti  che  gli  sono  richiesti  per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi  1  e  2  del  presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 64  del  codice
di procedura civile, in quanto compatibili. 
  4. Il legale  rappresentante  delle  start-up  innovative  e  degli
incubatori certificati autocertifica la documentazione  contabile  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
  5. Costituiscono cause  di  decadenza  del  diritto  a  fruire  del
contributo: 
    a) la riduzione  o  il  mantenimento,  nei  tre  anni  successivi
all'assunzione per la quale si fruisce  del  contributo,  ovvero  due
anni nel caso di piccole e  medie  imprese,  del  numero  totale  dei
dipendenti  a  tempo  indeterminato,  al  netto  dei   pensionamenti,
indicato nel bilancio presentato  nel  periodo  d'imposta  precedente
all'applicazione del beneficio  fiscale,  intendendosi  per  tale  il
periodo di imposta precedente a quello in  cui  e'  stata  effettuata
ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione; 
    b) la mancata conservazione dei nuovi  posti  di  lavoro  con  le
caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e  b)  creati,
anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo
di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese; 
    c)  la  delocalizzazione  della  propria  attivita',   realizzata
dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in  un
paese non appartenente all'Area Economica Europea, con  la  riduzione
delle attivita' produttive in  Italia  nei  tre  anni  successivi  al
periodo di imposta in cui ha fruito del contributo; 
    d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali  sia  alla
normativa fiscale che a quella  contributiva  in  materia  di  lavoro
dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di  importo  non
inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni; 
    e) i casi in cui siano  emanati  provvedimenti  definitivi  della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 
  6. In caso di indebita fruizione totale o parziale  del  contributo
da parte delle imprese richiedenti, in ragione del  mancato  rispetto
delle condizioni  e  procedure  previste  dal  presente  decreto,  il
Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del  diritto
a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. Sono  fatte  salve  le  eventuali  responsabilita'  di
ordine civile, penale ed amministrativo.