Art. 2 1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ARAN, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica e comunica al Ministero dell'interno il contributo dovuto per l'anno successivo da ciascun ente locale, con esclusione degli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, sulla base dei dati sul personale in servizio presso i medesimi enti desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota vigente del contributo individuale pari ad € 3,10 per dipendente. 2. Il Ministero dell'interno decurta le somme dovute all'ARAN dagli enti locali come quantificate e comunicate ai sensi del comma 1, rispettivamente, dalle risorse assegnate ai Comuni a titolo di fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed alle province a valere sul fondo di cui all'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Le decurtazioni possono essere effettuate altresi' sulle risorse relative a trasferimenti erariali agli enti locali ad altro titolo. Lo stesso Ministero dell'interno provvede, inoltre, a versare gli importi cosi' decurtati direttamente all'ARAN, entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone alla stessa agenzia contestuale comunicazione. 3. Gli enti locali che non beneficiano di assegnazioni ai sensi del comma precedente ovvero di trasferimenti erariali ad altro titolo, sono tenuti a versare direttamente all'ARAN il contributo annuale dovuto, con le modalita' da quest'ultima comunicate entro il 30 settembre di ciascun anno. A tal fine il Ministero dell'interno comunica all'ARAN entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco degli enti per i quali non e' stato possibile operare la decurtazione ed il versamento all'ARAN, a carico dei fondi gestiti.