Art. 2 
 
  1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ARAN,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  quantifica  e  comunica  al
Ministero dell'interno il contributo dovuto per l'anno successivo  da
ciascun ente locale, con esclusione degli enti locali  delle  regioni
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige  e  Valle  d'Aosta,  sulla
base dei dati sul  personale  in  servizio  presso  i  medesimi  enti
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto  conto  della  quota
vigente del contributo individuale pari ad € 3,10 per dipendente. 
  2. Il Ministero dell'interno decurta le somme dovute all'ARAN dagli
enti locali come quantificate e comunicate  ai  sensi  del  comma  1,
rispettivamente, dalle risorse assegnate ai Comuni a titolo di  fondo
di solidarieta' comunale di cui  al  comma  380  dell'articolo  unico
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed alle province a  valere  sul
fondo di cui all'art. 21 del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.
68. Le decurtazioni possono essere effettuate altresi' sulle  risorse
relative a trasferimenti erariali agli enti locali ad  altro  titolo.
Lo stesso Ministero dell'interno provvede,  inoltre,  a  versare  gli
importi cosi' decurtati direttamente all'ARAN, entro il 30 aprile  di
ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale  n.
149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello  Stato
di Roma, dandone alla stessa agenzia contestuale comunicazione. 
  3. Gli enti locali che non beneficiano di assegnazioni ai sensi del
comma precedente ovvero di trasferimenti erariali  ad  altro  titolo,
sono tenuti a versare direttamente  all'ARAN  il  contributo  annuale
dovuto, con le modalita'  da  quest'ultima  comunicate  entro  il  30
settembre di ciascun anno.  A  tal  fine  il  Ministero  dell'interno
comunica all'ARAN entro il 31 maggio di  ogni  anno,  l'elenco  degli
enti per i quali non e' stato possibile operare la decurtazione ed il
versamento all'ARAN, a carico dei fondi gestiti.