Art. 13 
 
 
                        Accertamenti da parte 
                  di organi ufficiali di controllo 
 
  1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della  sua
attivita' istituzionale, rilevi una non conformita' a  carico  di  un
operatore biologico, trasmette la relativa informativa  all'autorita'
competente e all'Organismo di Controllo al quale e'  assoggettato  ai
sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007. 
  2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di  cui  al
paragrafo precedente, anche sulla  base  di  ulteriori  accertamenti,
applica la misura corrispondente alla non conformita' rilevata  senza
la necessita' di eseguire la visita ispettiva.