Art. 4 
 
 
                            Irregolarita' 
 
  1.  L'irregolarita'   si   configura   come   un'inadempienza   che
compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformita' del
processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di
produzione  o  la  gestione  della  documentazione  aziendale  e   si
caratterizza per  non  avere  effetti  prolungati  nel  tempo  e  non
determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale. 
  2.   Le   irregolarita'   comportano   l'applicazione,   da   parte
dell'Organismo di Controllo al  quale  e'  assoggettato  l'operatore,
della soppressione delle indicazioni biologiche. 
  3. La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto
per l'operatore di riportare le indicazioni  relative  al  metodo  di
produzione  biologica,   nell'etichettatura   e   nella   pubblicita'
dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui e' stata
riscontrata l'irregolarita'. 
  4.  L'Organismo  di  Controllo  e'   tenuto   a   prevedere   nella
documentazione di sistema le modalita' e i termini: 
    per  l'invio  all'operatore  della  comunicazione  relativa  alla
misura applicata indicando la decorrenza della stessa; 
    per il trattamento della non conformita', ivi compresi i  termini
entro i  quali  comunicare  ai  propri  clienti  gli  adempimenti  da
effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...); 
    per  la  verifica  del  rispetto   di   quanto   indicato   nella
soppressione. 
  L'organismo  di  Controllo  e'  altresi'  tenuto  ad  apportare  le
opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII
del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321. 
  5. Il trattamento della non conformita' prevede tempi  diversi  per
l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarita'. 
  6. Qualora  non  sia  possibile  applicare  la  soppressione  delle
indicazioni per mancanza di prodotto,  l'Organismo  di  Controllo  e'
tenuto a prevedere misure adeguate all'irregolarita' riscontrata.