(( Art. 2 bis 
 
Disposizioni per garantire la trasparenza  e  la  libera  concorrenza
  nella realizzazione delle opere e degli  interventi  connessi  allo
  svolgimento delle attivita' di monitoraggio  e  di  bonifica  delle
  aree inquinate 
  1. Il prefetto  della  provincia  di  Napoli,  quale  prefetto  del
capoluogo  della  regione  Campania,  assicura  il  coordinamento   e
l'unita'  di  indirizzo  di  tutte  le  attivita'  finalizzate   alla
prevenzione  delle  infiltrazioni  della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti  pubblici  aventi  ad
oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e nelle
concessioni di provvidenze  pubbliche,  connessi  alle  attivita'  di
monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate. 
  2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di
cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta  sorveglianza
delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo  180,  comma  2,
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e
successive modificazioni, opera a immediato e  diretto  supporto  del
prefetto di Napoli, attraverso una  sezione  specializzata  istituita
presso  la   prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo,   che
costituisce una forma di  raccordo  operativo  tra  gli  uffici  gia'
esistenti  e  che   non   puo'   configurarsi   quale   articolazione
organizzativa di livello dirigenziale ne' quale ufficio di  carattere
stabile e permanente.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  e  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni,
la composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali  della
sezione specializzata,  da  individuare  comunque  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali del  Ministero  dell'interno
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,   nonche'   le   modalita'   attuative   delle
disposizioni volte a prevenire le  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nelle opere e  negli  interventi  di  monitoraggio  e  di
bonifica delle aree inquinate. 
  3. Presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno e' istituito, con il decreto  di  cui  al  comma  2,  il
Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le  bonifiche  delle
aree inquinate  (GIMBAI),  che  costituisce  una  forma  di  raccordo
operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non  puo'  configurarsi
quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale  ne'  quale
ufficio di carattere stabile e permanente. Con  il  medesimo  decreto
sono  definite,  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali del Ministero  dell'interno  disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  le
funzioni e la composizione del gruppo, che opera in stretto  raccordo
con la sezione specializzata di cui al comma 2. 
  4. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di  relazione
tecnica che ne evidenzi la neutralita' finanziaria, e' trasmesso alle
Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  di  carattere
finanziario.   I   pareri   sono   espressi   entro   venti    giorni
dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto  puo'  essere  comunque
adottato. 
  5. I controlli antimafia sui contratti pubblici  e  sui  successivi
subappalti  e  subcontratti  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e
forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida
indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza  delle
grandi opere, anche in deroga a  quanto  previsto  dal  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  6. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e
nei successivi subappalti e subcontratti aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni  di  provvidenze
pubbliche  e'  prevista  la  tracciabilita'   dei   relativi   flussi
finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  definite   le   modalita'
attuative del presente comma ed e' prevista la  costituzione,  presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di  elenchi
di fornitori e prestatori di  servizi,  non  soggetti  a  rischio  di
inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli  esecutori  dei
lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta alle Camere
una relazione annuale concernente l'attuazione del presente comma )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 180, comma  2,  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          S.O.: 
              «Art. 180 (Disciplina regolamentare art. 15, d.lgs.  n.
          190/2002). - 1. I  soggetti  aggiudicatori  indicano  negli
          atti di gara le disposizioni del  regolamento  che  trovano
          applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilita'
          e al collaudo. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro della giustizia e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture,  sono  individuate  le  procedure  per   il
          monitoraggio   delle    infrastrutture    e    insediamenti
          industriali per la prevenzione e repressione  di  tentativi
          di infiltrazione mafiosa. I relativi  oneri  sono  posti  a
          carico dei fondi con le modalita' e  nei  limiti  stabiliti
          con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              - I riferimenti  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, sono riportati nelle note all'articolo 2.