Art. 6 
 
 
 Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre  i  sei  anni»
sono sostituite dalle seguenti: (( «non oltre i cinque anni» )); 
  a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:  «Il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri -- Dipartimento della  protezione  civile,  le
regioni  o  province  autonome  interessate,  si  pronunciano   entro
quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina
puo' comunque essere adottato.»; 
  (( a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e le disposizioni dei provvedimenti gia' emanati in
attuazione   del   presente   articolo   per   garantire   l'efficace
espletamento dell'incarico dei commissari» )); 
  b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono  aggiunti  i  seguenti:
«Possono  essere  nominati  commissari  anche  i  presidenti  o   gli
assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non  si
applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2. (( I soggetti di cui i  commissari  possono  avvalersi  per  le
attivita' di progettazione degli  interventi,  per  le  procedure  di
affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di
collaudo,   nonche'   per   ogni   altra   attivita'   di   carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e  forniture,  sono
stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del  presente
comma )); al personale degli enti di cui i  Commissari  si  avvalgono
non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.». 
  (( 1-bis. A decorrere  dal  1º  gennaio  2015  i  Presidenti  delle
regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarita'
delle contabilita' speciali per la  gestione  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 111, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilita' speciali. A
decorrere da  tale  data,  le  risorse  giacenti  nelle  contabilita'
speciali   di   cui   al   precedente   periodo   sono    trasferite,
compatibilmente  con  gli  equilibri  di  finanza   pubblica,   nella
disponibilita' dei bilanci regionali e  devono  essere  rifinalizzate
alla  prosecuzione  degli  interventi  di  mitigazione  del  dissesto
idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari  in
tutti i rapporti attivi e passivi e  nelle  attivita'  pendenti  alla
data del predetto trasferimento.  Essi  garantiscono  la  corretta  e
puntuale attuazione degli interventi mediante  le  proprie  strutture
organizzative e possono  altresi'  avvalersi,  per  le  attivita'  di
progettazione degli interventi, per le procedure di  affidamento  dei
lavori, per le attivita' di  direzione  dei  lavori  e  di  collaudo,
nonche' per ogni altra attivita' di carattere  tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione,  all'affidamento  e  all'esecuzione  dei
lavori, ivi inclusi servizi  e  forniture,  degli  uffici  tecnici  e
amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS  Spa,  dei  consorzi  di
bonifica e delle autorita' di distretto. Le  risorse  finalizzate  ad
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono  utilizzate
dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo  2,
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  Sono  fatte  salve,
comunque, le modalita' attuative  previste  dal  citato  articolo  1,
comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresi' fatte salve  le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare ai sensi  dell'articolo  58,  comma  3,  lettera  a),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre  2011,  n.
183, e successive modificazioni, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: 
  «n-sexies) delle spese effettuate  dalle  regioni  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  1,  del
          decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195   (Disposizioni
          urgenti per la  cessazione  dello  stato  di  emergenza  in
          materia di rifiuti  nella  regione  Campania,  per  l'avvio
          della fase post emergenziale nel territorio  della  regione
          Abruzzo  ed  altre  disposizioni  urgenti   relative   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre
          2009, n. 302, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17 (Interventi urgenti nelle  situazioni  a  piu'
          elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
          sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e
          culturale).  -  1.  In  considerazione  delle   particolari
          ragioni di urgenza connesse alla necessita' di  intervenire
          nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e  al
          fine di salvaguardare la sicurezza delle  infrastrutture  e
          il patrimonio ambientale e  culturale,  in  sede  di  prima
          applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere  le
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e  comunque
          non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti   il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   il
          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di
          competenza, ed i presidenti delle regioni o delle  province
          autonome interessate, possono  essere  nominati  commissari
          straordinari  delegati,  ai  sensi  dell'articolo  20   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, con riferimento  agli  interventi
          da  effettuare  nelle  aree  settentrionale,   centrale   e
          meridionale del territorio nazionale, come  individuate  ai
          sensi del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          protezione  civile,  le   regioni   o   province   autonome
          interessate, si pronunciano  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta, decorsi  i  quali  il  decreto  di  nomina  puo'
          comunque  essere  adottato.  I   commissari   attuano   gli
          interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
          di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
          pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano  gli
          atti e i provvedimenti  e  curano  tutte  le  attivita'  di
          competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie  alla
          realizzazione  degli   interventi,   nel   rispetto   delle
          disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario,  dei
          poteri di  sostituzione  e  di  deroga  di  cui  al  citato
          articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n.  185  del
          2008 e le disposizioni dei provvedimenti  gia'  emanati  in
          attuazione del presente articolo per  garantire  l'efficace
          espletamento dell'incarico dei commissari. Si applicano  il
          medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del
          decreto-legge n. 185 del  2008.  Il  commissario,  se  alle
          dipendenze di un'amministrazione  pubblica  statale,  dalla
          data della nomina e per tutto  il  periodo  di  svolgimento
          dell'incarico e'  collocato  fuori  ruolo  ai  sensi  della
          normativa vigente e mantiene il  trattamento  economico  in
          godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica
          dell'amministrazione    di    appartenenza    viene    reso
          indisponibile per tutta la durata  del  collocamento  fuori
          ruolo.  Possono  essere   nominati   commissari   anche   i
          presidenti  o  gli  assessori  all'ambiente  delle  regioni
          interessate; in tal caso  non  si  applica  l'articolo  20,
          comma 9,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi, per
          le attivita' di  progettazione  degli  interventi,  per  le
          procedure di affidamento dei lavori, per  le  attivita'  di
          direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni  altra
          attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
          progettazione,  all'affidamento   ed   all'esecuzione   dei
          lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai
          decreti di nomina di cui  al  primo  periodo  del  presente
          comma; al personale degli  enti  di  cui  i  Commissari  si
          avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle
          spese.  Ciascun   commissario   presenta   al   Parlamento,
          annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla
          propria attivita'. 
              1-bis. A decorrere dal 1º  gennaio  2015  i  Presidenti
          delle regioni subentrano ai Commissari  straordinari  anche
          nella  titolarita'  delle  contabilita'  speciali  per   la
          gestione delle risorse di cui all'articolo  1,  comma  111,
          della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  giacenti,  alla
          predetta data,  nelle  medesime  contabilita'  speciali.  A
          decorrere  da  tale  data,  le   risorse   giacenti   nelle
          contabilita' speciali di cui  al  precedente  periodo  sono
          trasferite, compatibilmente con gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, nella  disponibilita'  dei  bilanci  regionali  e
          devono  essere  rifinalizzate   alla   prosecuzione   degli
          interventi di mitigazione  del  dissesto  idrogeologico.  I
          Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i
          rapporti attivi e passivi e nelle attivita'  pendenti  alla
          data  del  predetto  trasferimento.  Essi  garantiscono  la
          corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le
          proprie  strutture   organizzative   e   possono   altresi'
          avvalersi,  per  le  attivita'   di   progettazione   degli
          interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
          le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento e all'esecuzione dei  lavori,  ivi  inclusi
          servizi e forniture, degli uffici tecnici e  amministrativi
          dei comuni, dei provveditorati  interregionali  alle  opere
          pubbliche, nonche' della societa' ANAS Spa, dei consorzi di
          bonifica  e  delle  autorita'  di  distretto.  Le   risorse
          finalizzate  ad  interventi  di  mitigazione  del  dissesto
          idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo
          di programma ai sensi dell'articolo  2,  comma  240,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque,
          le modalita' attuative  previste  dal  citato  articolo  1,
          comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresi' fatte
          salve le competenze del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58,
          comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
              1-ter.  All'articolo  32,  comma  4,  della  legge   12
          novembre 2011,  n.  183,  e  successive  modificazioni,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
              «n-sexies)  delle  spese  effettuate  dalle  regioni  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo  6
          del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136». 
              2. L'attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
          alla programmazione e alla realizzazione  degli  interventi
          di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte  salve
          le competenze attribuite dalla legge  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della  protezione
          civile, sono curate dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, che vi  provvede  sentiti
          il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di
          competenza, con le proprie strutture  anche  vigilate,  ivi
          incluso  un  ispettorato  generale,  cui  e'  preposto   un
          dirigente  di  livello  dirigenziale  generale  e  con  due
          dirigenti di livello  dirigenziale  generale  del  medesimo
          Ministero, con incarico conferito,  anche  in  soprannumero
          rispetto   all'attuale   dotazione   organica,   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma  10,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Ai  sensi
          dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto  legislativo
          30 giugno 1999, n.  300,  e  successive  modificazioni,  si
          provvede  a   definire   l'articolazione   dell'Ispettorato
          generale,   fermo   restando   il   numero   degli   uffici
          dirigenziali  non  generali   fissato   dal   decreto   del
          Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140.  Agli
          oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in  euro
          660.000 a decorrere dall'anno 2010,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione, a decorrere  dall'anno  2010,  di
          euro   230.000   dell'autorizzazione   di   spesa    recata
          dall'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio
          2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione  di
          spesa recata dall' articolo 8, comma  11,  della  legge  23
          marzo 2001, n. 93, di euro 100.000  dell'autorizzazione  di
          spesa recata dall' articolo 5,  comma  1,  della  legge  31
          luglio 2002, n. 179, e di euro  10.000  dell'autorizzazione
          di spesa recata dall' articolo 6,  comma  1,  della  citata
          legge n. 179 del 2002. 
              2-bis. Per interventi urgenti concernenti  i  territori
          delle regioni Emilia-Romagna,  Liguria  e  Toscana  colpiti
          dagli eventi meteorici eccezionali  dell'ultima  decade  di
          dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio  2010,
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  18
          del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile,  di
          cui all' articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  3  maggio
          1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          luglio 1991, n. 195, e' assegnato,  per  l'anno  2010,  dal
          CIPE a valere sulle risorse di cui all' articolo  2,  comma
          240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100
          milioni di euro, previa riprogrammazione  degli  interventi
          gia' deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti
          sui  saldi  previsti  a  legislazione  vigente.   All'onere
          derivante dall'applicazione del presente comma si  provvede
          a valere sulle risorse di cui all' articolo 2,  comma  240,
          della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191,   che   sono
          corrispondentemente ridotte  di  pari  importo  per  l'anno
          2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo
          le risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE
          del 6 novembre 2009, al finanziamento degli  interventi  di
          risanamento ambientale. 
              2-ter. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,
          n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis  e'
          inserito il seguente: 
              «5-ter. In relazione ad una dichiarazione  dello  stato
          di emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali
          e   imprevedibili   che   subiscono   danni   riconducibili
          all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli
          immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 111, della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              «111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di
          interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse
          esistenti sulle contabilita' speciali relative al  dissesto
          idrogeologico, non impegnate  alla  data  del  31  dicembre
          2013,  comunque  nel  limite  massimo  complessivo  di  600
          milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo  scopo
          dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012  del  20  gennaio
          2012, pari rispettivamente a 130 milioni di  euro  e  674,7
          milioni di euro, devono essere utilizzate  per  i  progetti
          immediatamente cantierabili, prioritariamente  destinandole
          agli interventi integrati finalizzati  alla  riduzione  del
          rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
          biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva
          2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro  per   l'azione
          comunitaria  in  materia  di  acque,  e   della   direttiva
          2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
          rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare verifica la compatibilita' degli accordi di  programma
          e   dei   connessi   cronoprogrammi   con   l'esigenza   di
          massimizzare la celerita'  degli  interventi  in  relazione
          alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita'  delle
          persone  e,  se  del  caso,   propone   alle   regioni   le
          integrazioni e gli aggiornamenti  necessari.  Entro  il  30
          aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali
          concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico
          finalizzano  le   risorse   disponibili   agli   interventi
          immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo  e,  per
          il tramite del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, presentano specifica informativa  al
          CIPE indicando il relativo cronoprogramma  e  lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  gia'  avviati.  La   mancata
          pubblicazione  del  bando  di  gara,  ovvero   il   mancato
          affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014,  comporta
          la  revoca  del  finanziamento  statale  e  la  contestuale
          rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  delle  risorse  ad
          altri interventi contro il  dissesto  idrogeologico,  fermo
          restando il  vincolo  territoriale  di  destinazione  delle
          risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di
          programma,    ove    esistano    progetti    immediatamente
          cantierabili compatibili con le finalita'  della  norma.  A
          decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione
          finanziaria,  entro  il  mese  di  settembre,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in
          corso  di  realizzazione  ovvero   alla   prosecuzione   ed
          evoluzione  degli  accordi  di  programma,  unitamente   al
          fabbisogno  finanziario   necessario   per   gli   esercizi
          successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
          sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al  presente
          comma e' autorizzata la spesa di 30  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100
          milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma  1,
          primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26,  le  parole:  "non  oltre  i  tre  anni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni"». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 240, della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2010),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: 
              «240.  Le   risorse   assegnate   per   interventi   di
          risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
          2009,  pari  a  1.000  milioni  di  euro,  a  valere  sulle
          disponibilita'  del  Fondo  infrastrutture  e   del   Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale,  di
          cui  all'  articolo  18,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e  successive  modificazioni,
          sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
          situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
          dalla   direzione   generale   competente   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti le autorita' di bacino di cui all' articolo 63  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, nonche' all' articolo 1 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  13,  e  il  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri. Le risorse  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere  utilizzate  anche  tramite  accordo  di   programma
          sottoscritto dalla  regione  interessata  e  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
          definisce, altresi', la quota di cofinanziamento  regionale
          a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
          sottoutilizzate di cui all'  articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  che
          ciascun programma attuativo regionale destina a  interventi
          di risanamento ambientale.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  58,  comma  3,
          lettera a) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152: 
              «Art. 58 (Competenze del Ministro dell'ambiente e della
          tutela del  territorio  e  del  mare).  -  1.  Il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle
          materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando
          le  competenze  istituzionali  del  Servizio  nazionale  di
          protezione civile. 
              2. In particolare, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare: 
              a)   formula   proposte,    sentita    la    Conferenza
          Stato-regioni,   ai   fini    dell'adozione,    ai    sensi
          dell'articolo 57, degli indirizzi  e  dei  criteri  per  lo
          svolgimento  del  servizio   di   polizia   idraulica,   di
          navigazione interna e  per  la  realizzazione,  gestione  e
          manutenzione  delle   opere   e   degli   impianti   e   la
          conservazione dei beni; 
              b) predispone la relazione sull'uso del suolo  e  sulle
          condizioni dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare  alla
          relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo  1,
          comma 6, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  nonche'  la
          relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
          di intervento per la difesa del suolo, di cui  all'articolo
          69,   da   allegare   alla   relazione    previsionale    e
          programmatica. La relazione  sull'uso  del  suolo  e  sulle
          condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione  sullo
          stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi  del  Servizio
          geologico  d'ltalia  -  Dipartimento   difesa   del   suolo
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
              c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6,  della
          legge  8  luglio  1986,   n.   349,   per   assicurare   il
          coordinamento, ad ogni  livello  di  pianificazione,  delle
          funzioni di difesa del suolo  con  gli  interventi  per  la
          tutela e  l'utilizzazione  delle  acque  e  per  la  tutela
          dell'ambiente. 
              3.  Ai  fini  di  cui  al   comma   2,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          svolge le seguenti funzioni: 
              a)  programmazione,  finanziamento  e  controllo  degli
          interventi in materia di difesa del suolo; 
              b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane,
          alluvioni e altri fenomeni di dissesto  idrogeologico,  nel
          medio e nel lungo termine al fine di  garantire  condizioni
          ambientali  permanenti  ed  omogenee,  ferme  restando   le
          competenze del  Dipartimento  della  protezione  civile  in
          merito agli interventi di somma urgenza; 
              c)  indirizzo  e   coordinamento   dell'attivita'   dei
          rappresentanti del Ministero  in  seno  alle  Autorita'  di
          bacino distrettuale di cui all'articolo 63; 
              d)    identificazione    delle    linee    fondamentali
          dell'assetto del territorio nazionale  con  riferimento  ai
          valori naturali e  ambientali  e  alla  difesa  del  suolo,
          nonche'     con     riguardo     all'impatto     ambientale
          dell'articolazione      territoriale       delle       reti
          infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle
          trasformazioni territoriali; 
              e) determinazione di  criteri,  metodi  e  standard  di
          raccolta, elaborazione, da  parte  del  Servizio  geologico
          d'ltalia -  Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA),  e  di  consultazione  dei  dati,  definizione  di
          modalita'  di  coordinamento  e  di  collaborazione  tra  i
          soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' definizione
          degli  indirizzi  per  l'accertamento  e  lo  studio  degli
          elementi dell'ambiente fisico e delle  condizioni  generali
          di rischio; 
              f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione
          dei piani, dei programmi e dei progetti su scala  nazionale
          di opere nel settore della difesa del suolo; 
              g) coordinamento dei sistemi cartografici.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4,  della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          -Legge di stabilita'  2012)  ,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 32 (Patto di stabilita' interno delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano).  -  4.  Il
          complesso delle spese finali di cui  ai  commi  2  e  3  e'
          determinato, sia in termini di competenza sia in termini di
          cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale
          risultanti dal consuntivo al netto: 
              a) delle spese  per  la  sanita',  cui  si  applica  la
          specifica disciplina di settore; 
              b) delle spese per la concessione di crediti; 
              c)  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale  per
          interventi   cofinanziati   correlati   ai    finanziamenti
          dell'Unione  europea,  con  esclusione   delle   quote   di
          finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
          europea    riconosca    importi    inferiori,     l'importo
          corrispondente alle spese non riconosciute e'  incluso  tra
          le spese del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          in cui e' comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
          comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il
          recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo; 
              d)  delle  spese  relative  ai   beni   trasferiti   in
          attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
          per un importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
          dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei  medesimi
          beni, determinato dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui all'articolo 9, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 85 del 2010; 
              e) delle spese  concernenti  il  conferimento  a  fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
              [f) dei  pagamenti  effettuati  in  favore  degli  enti
          locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
          residui  passivi   di   parte   corrente,   a   fronte   di
          corrispondenti residui attivi degli enti  locali.  Ai  fini
          del calcolo della media 2007-2009 in termini  di  cassa  si
          assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
          locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
          2007 e 2008 corrispondano agli  incassi  in  conto  residui
          attivi degli enti locali, ovvero ai  dati  effettivi  degli
          enti locali ove disponibili; 
              g)  delle  spese  concernenti  i  censimenti   di   cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  nei  limiti   delle   risorse   trasferite
          dall'ISTAT; 
              h) delle spese  conseguenti  alla  dichiarazione  dello
          stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.
          225,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi   derivanti   dai
          provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater,  della
          legge n. 225 del 1992, acquisiti in  apposito  capitolo  di
          bilancio; 
              i) delle spese in  conto  capitale,  nei  limiti  delle
          somme effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno, relative al gettito derivante  dall'attivita'
          di recupero fiscale ai sensi dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  acquisite  in  apposito
          capitolo di bilancio; 
              l)  delle   spese   finanziate   dal   fondo   per   il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario  di  cui  all'articolo   21,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro  il
          limite di 1600 milioni; 
              m)  per  gli  anni  2013  e  2014,  delle   spese   per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              [n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo
          sviluppo  e  la  coesione  sociale,   sui   cofinanziamenti
          nazionali dei fondi comunitari a  finalita'  strutturale  e
          sulle risorse  individuate  ai  sensi  di  quanto  previsto
          dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, subordinatamente e nei  limiti  previsti  dal
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all'articolo 5-bis, comma 2, del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148; 
              n-bis) per gli anni 2012,  2013  e  2014,  delle  spese
          effettuate  a  valere  sulle  risorse  dei  cofinanziamenti
          nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le  Regioni
          ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e  nel  regime  di
          phasing  in  nell'Obiettivo  Competitivita',  di   cui   al
          Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.   1083/2006,   tale
          esclusione e' subordinata all'Accordo  sull'attuazione  del
          Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
          opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di  euro  per
          l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
          1.000 milioni di euro per l'anno 2014; 
              n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per
          il termovalorizzatore di  Acerra  e  per  l'attuazione  del
          ciclo integrato  dei  rifiuti  e  della  depurazione  delle
          acque, nei limiti  dell'ammontare  delle  entrate  riscosse
          dalla  Regione  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
          rivenienti dalla quota spettante alla  stessa  Regione  dei
          ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
          milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
          sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
          n. 195,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
          cui all'articolo 7, comma 6,  dello  stesso  decreto-legge,
          destinate alla  medesima  Regione  quale  contributo  dello
          Stato; 
              n-quater) per l'anno  2013  delle  spese  effettuate  a
          valere sulle somme attribuite alle  regioni  ai  sensi  del
          comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilita'. 
              n-quinquies) delle  spese  effettuate  a  valere  sulle
          risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE
          n. 8/2012 del 20 gennaio 2012,  pari  a  23,52  milioni  di
          euro, limitatamente all'anno 2014. 
              n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere
          sulle risorse di cui al comma  1-bis  dell'articolo  6  del
          decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136.».