Art. 2 1. La designazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Agenzia Servizi Settore Agroalimentare - Assam» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione l'«Agenzia Servizi Settore Agroalimentare - Assam» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 3 maggio 2012. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2014 Il direttore generale: La Torre