Art. 2 
 
  1. La designazione di cui  all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 
  2. Alla scadenza  del  terzo  anno  di  designazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'«Agenzia Servizi Settore  Agroalimentare
- Assam» o proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli
iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma  7,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526. 
  3.  Nell'ambito  del  periodo  di  validita'   della   designazione
l'«Agenzia Servizi Settore  Agroalimentare  -  Assam»  e'  tenuta  ad
adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 
  Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con  decreto  3
maggio 2012. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2014 
 
                                      Il direttore generale: La Torre