Art. 3 Disposizioni in tema di sospensione del finanziamento 1. Nel corso della realizzazione delle opere di cui alla legge n. 443/2001, il soggetto beneficiario del contributo pone in essere tutte le attivita' di collaborazione necessarie per consentire al Responsabile unico del procedimento di adempiere agli obblighi individuati dalla circolare del Ministro delle infrastrutture n. 189 del 17 aprile 2008 concernente le procedure di monitoraggio delle opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche. La mancata comunicazione trimestrale degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori, comporta per il soggetto beneficiario dei fondi di cui al presente decreto, la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento fino all'avvenuto adempimento degli obblighi indicati nella predetta circolare ministeriale. 2. Per gli interventi di cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge n. 69/2013 di Anas, la competente Direzione generale effettua la vigilanza sullo stato di avanzamento dei lavori, anche ai fini della applicazione della sospensione dell'erogazione secondo principi analoghi a quelli previsti nella circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 189/2008, da individuarsi nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Per RFI, la competente Direzione generale effettua la vigilanza sullo stato di avanzamento dei lavori, anche ai fini della applicazione della sospensione dell'erogazione, secondo principi analoghi a quelli previsti nella circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 189/2008.