Art. 3 
 
 
        Disposizioni in tema di sospensione del finanziamento 
 
  1. Nel corso della realizzazione delle opere di cui alla  legge  n.
443/2001, il soggetto beneficiario  del  contributo  pone  in  essere
tutte le attivita' di collaborazione  necessarie  per  consentire  al
Responsabile  unico  del  procedimento  di  adempiere  agli  obblighi
individuati dalla circolare del Ministro delle infrastrutture n.  189
del 17 aprile 2008 concernente le  procedure  di  monitoraggio  delle
opere inserite nel Programma  delle  infrastrutture  strategiche.  La
mancata comunicazione trimestrale degli avanzamenti di spesa connessi
allo stato avanzamento lavori o allo stato interno  lavori,  comporta
per il soggetto beneficiario dei fondi di cui al presente decreto, la
sospensione dell'erogazione della  corrispondente  quota  annuale  di
finanziamento fino all'avvenuto adempimento degli  obblighi  indicati
nella predetta circolare ministeriale. 
  2.  Per  gli  interventi  di  cui  all'art.  18,  comma   10,   del
decreto-legge n. 69/2013 di Anas, la  competente  Direzione  generale
effettua la vigilanza sullo stato di avanzamento dei lavori, anche ai
fini della applicazione  della  sospensione  dell'erogazione  secondo
principi analoghi a quelli  previsti  nella  circolare  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  n.  189/2008,  da  individuarsi
nella  convenzione  approvata  con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Per RFI, la competente Direzione generale effettua la  vigilanza
sullo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  anche  ai   fini   della
applicazione  della  sospensione  dell'erogazione,  secondo  principi
analoghi  a  quelli  previsti  nella  circolare  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 189/2008.