Art. 2 
 
  1. I valori assicurabili con polizze  agevolate,  delle  produzioni
vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli
allevamenti zootecnici colpiti  da  epizoozie  e  dei  costi  per  il
ripristino delle strutture  aziendali  e  per  lo  smaltimento  delle
carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari
di  mercato  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127  della  legge
n. 388/2000, comma  3,  e  dell'art.  2,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo
n. 82/2008.