Art. 4 
 
  1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra  l'altro  riportato,
per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa
applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia
e la presenza di polizze integrative non agevolate legate al medesimo
bene  oggetto  di  assicurazione  agevolata;  inoltre,  al  fine   di
agevolare le attivita' di  gestione,  monitoraggio  e  controllo  del
contributo di cui  al  successivo  art.  5,  le  eventuali  coperture
integrative  non  agevolate,  legate  al  medesimo  bene  oggetto  di
assicurazione agevolata,  devono  riportare  il  medesimo  contraente
delle coperture agevolate. 
  2.  Nel  contratto  assicurativo  gli  appezzamenti  delle  singole
colture e le strutture  devono  essere  individuati  catastalmente  e
devono trovare rispondenza  con  il  piano  colturale  del  fascicolo
aziendale e macrouso, di cui all'art. 2, comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 503/1999. 
  3.  Gli   allevamenti   assicurati   devono   trovare   rispondenza
nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in
mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili  in  altri  documenti
ufficiali previsti.