Art. 4 1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata; inoltre, al fine di agevolare le attivita' di gestione, monitoraggio e controllo del contributo di cui al successivo art. 5, le eventuali coperture integrative non agevolate, legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, devono riportare il medesimo contraente delle coperture agevolate. 2. Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale e macrouso, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999. 3. Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.