Art. 4 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle  attivita'  di  cui
agli articoli 1 e 2 si provvede  con  le  risorse  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 24 gennaio e del  6  febbraio
2014 di cui in premessa. 
  2. Per la realizzazione delle  attivita'  previste  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni.