Art. 4 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 si provvede con le risorse stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 24 gennaio e del 6 febbraio 2014 di cui in premessa. 2. Per la realizzazione delle attivita' previste nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.