Art. 2 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Le persone  fisiche  o  giuridiche  che  conducono  vigneti  con
varieta' di uve  da  vino  possono  beneficiare  del  premio  per  la
ristrutturazione e la riconversione dei  vigneti  previsto  dall'art.
103-octodecies del regolamento (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio  ed
agli articoli 6 e seguenti del regolamento  (CE)  n.  555/2008  della
Commissione. Possono, altresi', beneficiare  del  premio  coloro  che
detengono diritti di reimpianto o autorizzazioni derivanti da questi. 
  Le  domande,  per   beneficiare   del   premio,   sono   presentate
all'Organismo pagatore competente, secondo le modalita' stabilite  da
Agea Coordinamento.  Tali  modalita'  consentono  di  disporre  delle
informazioni per inviare  alla  Commissione  europea  gli  indici  di
valutazione dell'efficacia della misura come previsto  nel  piano  di
sostegno inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2013. 
  Agea Coordinamento e gli Organismi  pagatori  definiscono  d'intesa
con le Regioni e le Province autonome le modalita'  applicative,  ivi
comprese quelle per la presentazione delle domande, le  procedure  di
controllo e la gestione del flusso delle informazioni. 
  2.  Gli  aiuti  sono  erogati  dall'Organismo  pagatore  competente
direttamente al singolo  beneficiario,  sia  esso  persona  fisica  o
giuridica, conduttore di azienda agricola, in  regola  con  le  norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia  di  potenziale
viticolo. 
  3. Il conduttore non proprietario della superficie vitata,  per  la
quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il  consenso
alla misura sottoscritto dal proprietario.