Art. 2 Beneficiari 1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino possono beneficiare del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dall'art. 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed agli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. Possono, altresi', beneficiare del premio coloro che detengono diritti di reimpianto o autorizzazioni derivanti da questi. Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all'Organismo pagatore competente, secondo le modalita' stabilite da Agea Coordinamento. Tali modalita' consentono di disporre delle informazioni per inviare alla Commissione europea gli indici di valutazione dell'efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2013. Agea Coordinamento e gli Organismi pagatori definiscono d'intesa con le Regioni e le Province autonome le modalita' applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni. 2. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente direttamente al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. 3. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.