Art. 4 
 
 
                         Azioni ammissibili 
 
  1. Le operazioni di riconversione e ristrutturazione ammesse sono: 
    a) la riconversione varietale che consiste: 
      a1) nel reimpianto sullo stesso  appezzamento  o  su  un  altro
appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento,  di
una diversa varieta' di vite, ritenuta di maggior pregio enologico  o
commerciale; 
      a2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti  gia'  razionali  per
forma di allevamento e  per  sesto  di  impianto  e  in  buono  stato
vegetativo. 
    b) la ristrutturazione, che consiste: 
      b1)  nella  diversa  collocazione  del  vigneto  attraverso  il
reimpianto del vigneto stesso in una posizione  piu'  favorevole  dal
punto di vista agronomico, sia  per  l'esposizione  che  per  ragioni
climatiche ed economiche; 
      b2) nel reimpianto  del  vigneto  attraverso  l'impianto  nella
stessa particella ma con modifiche al sistema di  coltivazione  della
vite; 
    c) il  miglioramento  delle  tecniche  di  gestione  dei  vigneti
attraverso  operazioni  di  razionalizzazione  degli  interventi  sul
terreno  e  delle  forme  di  allevamento.  E'  esclusa   l'ordinaria
manutenzione. 
  Le Regioni e Province autonome possono escludere nei  propri  bandi
la realizzazione di una o piu' delle sovra  elencate  operazioni;  Le
esclusioni sono opportunamente motivate e  adottate  secondo  criteri
oggettivi e non discriminatori. 
  2. Qualora si effettuino le azioni di cui  alle  lettere  a)  e  b)
attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato: 
    -  utilizzando  un  diritto  di  reimpianto   in   possesso   del
beneficiario; 
    - con l'impegno  ad  estirpare  un  vigneto  esistente,  di  pari
superficie di suo possesso; 
    - estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto. 
  In ogni caso si rispettano le procedure  previste  dalla  normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente. 
  3. Ai sensi dell'art. 6  del  regolamento  (CE)  n.  555/2008,  non
costituisce operazione di  riconversione  e  ristrutturazione  e  non
beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al  termine
del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del  vigneto  si
intende il reimpianto della  vite  sulla  stessa  superficie  con  la
stessa varieta' secondo lo stesso sistema di allevamento della vite. 
  4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere  razionali,
e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale  o  totale  ed
ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. Inoltre,  devono
essere rispettati i criteri  previsti  all'art.  103  septvicies  del
regolamento (CE) n. 1234/07. 
  5.  Le  Regioni  e  le  Province   autonome,   possono   escludere,
nell'ambito dei piani di ristrutturazione  e  riconversione,  l'aiuto
alla  ristrutturazione  o  riconversione  per  determinate  forme  di
allevamento o per determinate varieta'. Le scelte sono opportunamente
motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori. 
  6. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono il periodo  entro
il quale tutte le  operazioni  di  riconversione  e  ristrutturazione
devono essere realizzate. Tale periodo,  come  previsto  all'art.  7,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008,  non  puo'  superare  i
cinque anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto.