Art. 4 Azioni ammissibili 1. Le operazioni di riconversione e ristrutturazione ammesse sono: a) la riconversione varietale che consiste: a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varieta' di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; a2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti gia' razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. b) la ristrutturazione, che consiste: b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione piu' favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione. Le Regioni e Province autonome possono escludere nei propri bandi la realizzazione di una o piu' delle sovra elencate operazioni; Le esclusioni sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori. 2. Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato: - utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario; - con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso; - estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto. In ogni caso si rispettano le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 3. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varieta' secondo lo stesso sistema di allevamento della vite. 4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. Inoltre, devono essere rispettati i criteri previsti all'art. 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07. 5. Le Regioni e le Province autonome, possono escludere, nell'ambito dei piani di ristrutturazione e riconversione, l'aiuto alla ristrutturazione o riconversione per determinate forme di allevamento o per determinate varieta'. Le scelte sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori. 6. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono il periodo entro il quale tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate. Tale periodo, come previsto all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008, non puo' superare i cinque anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto.