Art. 6 
 
 
                         Modalita' tecniche 
 
  1. Le varieta' di uve da  vino  utilizzate  nelle  operazioni  sono
quelle comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione
e classificate dalle  Regioni  e  Province  autonome  in  conformita'
all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le
Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002. 
  2. Il  materiale  vivaistico  da  utilizzare  nelle  operazioni  di
riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto
della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione
del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. 
  3. Il  numero  minimo  di  ceppi  per  ettaro  e'  determinato,  in
relazione alle diverse forme di allevamento, dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome.