Art. 6 Modalita' tecniche 1. Le varieta' di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni e Province autonome in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002. 2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. 3. Il numero minimo di ceppi per ettaro e' determinato, in relazione alle diverse forme di allevamento, dalle Regioni e dalle Province autonome.