Art. 9 Procedure 1. Le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente secondo modalita' e termini che saranno definiti da Agea Coordinamento. 2. Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base delle priorita' scelte dalla stessa Regione o Provincia autonoma. Le Regioni e le Province autonome, nell'assegnazione dei punteggi, privilegiano le domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione relative a superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime dell'estirpazione dei vigneti in conformita' all'art. 85 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. Le Regioni e le Province autonome individuano i criteri di priorita' avendo riguardo delle tipologie dei beneficiari e delle caratteristiche dei vigneti, da comunicare al «Ministero» con l'allegato 1, previsto dall'art. 1 del presente decreto. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Saranno ammesse a contributo le domande riportate nella graduatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma. A parita' di punteggio si potra' scegliere di privilegiare i richiedenti piu' giovani. 3. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono se il contributo e' concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata. 4. Nel caso di pagamento anticipato dell'aiuto, qualora l'intervento previsto non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, comma 4 del regolamento (CE) n. 555/2008 e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente e' tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20%. Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a: - ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti; - errori dell'Amministrazione; - mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; l'azienda contraente, ai fini dello svincolo della garanzia, e' tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi - secondo il tasso di interesse legale - calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione. Tale ultima modalita' di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale e' stato gia' pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'Ente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validita' tecnico-economica. Tale ulteriore accertamento deve essere effettuato anche sulla base di quanto stabilito nelle Delibere regionali. 5. Con successivo decreto ministeriale sono, altresi', definiti i termini e le modalita' di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 37 ter del regolamento (CE) 555/08 cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 752/2013.