Art. 9 
 
 
                              Procedure 
 
  1. Le domande sono  presentate  all'Organismo  pagatore  competente
secondo  modalita'  e  termini   che   saranno   definiti   da   Agea
Coordinamento. 
  2. Alle domande ammissibili al finanziamento  viene  attribuito  un
punteggio sulla base delle priorita' scelte dalla  stessa  Regione  o
Provincia autonoma. 
  Le Regioni e le Province autonome, nell'assegnazione dei  punteggi,
privilegiano  le  domande  di  aiuto  per   la   ristrutturazione   e
riconversione relative  a  superfici  ricadenti  nelle  zone  escluse
dall'applicazione  del  regime  dell'estirpazione  dei   vigneti   in
conformita' all'art. 85 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. 
  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  individuano  i  criteri  di
priorita' avendo riguardo delle tipologie  dei  beneficiari  e  delle
caratteristiche  dei  vigneti,  da  comunicare  al  «Ministero»   con
l'allegato 1, previsto dall'art. 1 del presente decreto. 
  I requisiti devono essere  posseduti  alla  data  di  presentazione
della domanda. 
  Saranno ammesse a contributo le domande riportate nella graduatoria
fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna  Regione  e
Provincia autonoma. 
  A parita' di  punteggio  si  potra'  scegliere  di  privilegiare  i
richiedenti piu' giovani. 
  3. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono se il  contributo
e'  concesso  attraverso  il  pagamento   anticipato,   prima   della
conclusione dei lavori e  previa  presentazione  di  idonea  garanzia
fideiussoria, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con
riferimento alla superficie effettivamente realizzata. 
  4.  Nel  caso   di   pagamento   anticipato   dell'aiuto,   qualora
l'intervento previsto non sia stato effettuato o lo sia stato in modo
parziale ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, comma 4  del  regolamento
(CE) n. 555/2008 e, comunque, in  tutti  i  casi  in  cui  non  viene
accertato   il   diritto   all'aiuto   dell'importo   anticipato   ed
effettivamente  pagato,  ai  fini  dello  svincolo  della   garanzia,
l'azienda contraente e' tenuta a rimborsare  l'importo  dell'anticipo
non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20%. 
  Tuttavia, qualora la motivazione  del  mancato  riconoscimento  sia
dovuta a: 
    - ricalcolo dell'importo in conseguenza  di  prezziari  regionali
superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti; 
    - errori dell'Amministrazione; 
    - mancati adempimenti per cause  di  forza  maggiore  debitamente
documentate ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009; 
  l'azienda contraente, ai fini dello  svincolo  della  garanzia,  e'
tenuta  a  rimborsare  l'importo  della   quota   dell'anticipo   non
riconoscibile all'aiuto maggiorata  del  calcolo  degli  interessi  -
secondo il tasso di interesse legale  -  calcolati  per  i  giorni  a
partire dal sessantesimo giorno dalla  data  di  comunicazione  della
lettera di richiesta di restituzione. 
  Tale ultima modalita' di calcolo si applica anche ai casi in cui la
differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere  e
la superficie per la quale e' stato gia' pagato l'aiuto, possa essere
scaturita da errori di stima derivanti dalla  mancata  considerazione
di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e
sia  possibile  per  l'Ente  istruttore  accertare   che   l'impianto
effettivamente    realizzato    conservi    la    stessa    validita'
tecnico-economica. Tale ulteriore accertamento deve essere effettuato
anche sulla base di quanto stabilito nelle Delibere regionali. 
  5. Con successivo decreto ministeriale sono, altresi',  definiti  i
termini e le modalita' di comunicazione  delle  informazioni  di  cui
all'art. 37 ter del regolamento (CE) 555/08 cosi' come modificato dal
regolamento (CE) n. 752/2013.