Art. 3 
 
  1.  «L'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale   per   la   Sicilia
«A.Mirri»» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema
tariffario  riportati  nell'apposito  piano  di  controllo   per   la
denominazione «Piacentinu Ennese», cosi' come  depositati  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  senza  il
preventivo assenso di detta autorita'. 
  2.  «L'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale   per   la   Sicilia
«A.Mirri»» comunica e sottopone  all'approvazione  ministeriale  ogni
variazione  concernente  il  personale   ispettivo   indicato   nella
documentazione  presentata,   la   composizione   del   Comitato   di
certificazione o della struttura equivalente e dell'organo  decidente
i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero  risultare
incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.