Art. 3 1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Piacentinu Ennese», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.