Art. 4 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facolta' di scelta. 3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.