Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi  dell'articolo  14,  comma  8,  della  legge  21
dicembre 1999, n.  526,  dovra'  comunicare  all'Autorita'  nazionale
competente, l'intenzione di confermare  l'indicazione  dell'organismo
«Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» o proporre un  nuovo
soggetto  da  scegliersi  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 14, comma 7, della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,
ovvero di rinunciare esplicitamente al tale facolta' di scelta. 
  3.   Nel   periodo   di   vigenza   dell'autorizzazione   «Istituto
Mediterraneo di Certificazione S.r.l.» restera' iscritto  nell'elenco
degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma  7
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a  meno  che  non  intervengano
motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 
  4.  Nell'ambito  del  periodo  di   validita'   dell'autorizzazione
«Istituto  Mediterraneo  di  Certificazione  S.r.l.»  e'  tenuto   ad
adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.