Art. 10 
 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. La decisione  sulla  questione  oggetto  della  controversia  e'
denominata «Parere ai sensi dell'art. 6, comma  7,  lettera  n),  del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163». 
  2. Il parere, redatto  sulla  base  della  documentazione  e  delle
informazioni acquisite, e  approvato  dal  Consiglio  dell'Autorita',
viene trasmesso alle parti interessate. 
  3. Nel caso in cui le  istanze  presentate  siano  inammissibili  o
improcedibili, ai sensi  dell'art.  4  e  dell'art.  5,  comma  3,  o
risultino   irrilevanti   ai   fini   dell'emanazione   del    parere
dell'Autorita', ai sensi dell'art. 7, le stesse  saranno  archiviate.
Delle  archiviazioni  disposte  verra'   data   comunicazione   al/ai
richiedente/i. 
  4. In ogni caso l'Autorita' si riserva la facolta' di esercitare  i
poteri di cui all'art. 6, commi 9, e 11, d.lgs. n. 163/2006 e ss. mm.
ii e di svolgere  ulteriori  attivita'  nell'esercizio  dei  predetti
poteri di vigilanza. 
  5. Il termine di conclusione del procedimento e' fissato, ai  sensi
dell'art. 2, comma 5, della legge  n.  241/1990,  in  complessivi  90
giorni dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, fatta
salva la sospensione per gli adempimenti di cui all'art. 8.