Art. 10 Conclusione del procedimento 1. La decisione sulla questione oggetto della controversia e' denominata «Parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163». 2. Il parere, redatto sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, e approvato dal Consiglio dell'Autorita', viene trasmesso alle parti interessate. 3. Nel caso in cui le istanze presentate siano inammissibili o improcedibili, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 3, o risultino irrilevanti ai fini dell'emanazione del parere dell'Autorita', ai sensi dell'art. 7, le stesse saranno archiviate. Delle archiviazioni disposte verra' data comunicazione al/ai richiedente/i. 4. In ogni caso l'Autorita' si riserva la facolta' di esercitare i poteri di cui all'art. 6, commi 9, e 11, d.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii e di svolgere ulteriori attivita' nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza. 5. Il termine di conclusione del procedimento e' fissato, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990, in complessivi 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, fatta salva la sospensione per gli adempimenti di cui all'art. 8.