Art. 2 Soggetti richiedenti 1. Il procedimento ha inizio su istanza di parte. 2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti: la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente; l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente. L'ammissibilita' dell'istanza e' subordinata alla circostanza che il richiedente abbia partecipato alla procedura di scelta del contrante. Fanno eccezione a tale principio solo i casi in cui l'istanza provenga dai soggetti o enti esponenziali di cui al punto seguente ovvero quelle che abbiano ad oggetto clausole ostative alla partecipazione; i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente. Ai fini dell'ammissibilita' dell'istanza il richiedente deve precisare: a) il grado di rappresentativita' dell'ente rispetto all'interesse specifico che si prefigge di tutelare, desumibile dallo Statuto; b) l'univoca conformita' degli interessi individuali degli iscritti a quello a tutela del quale l'associazione agisce. 3. L'istanza puo' essere presentata: congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o piu' parti interessate; singolarmente da ognuno dei soggetti di cui al precedente comma. 4. Quando l'istanza e' presentata congiuntamente, l'Autorita' emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. 5. Quando l'istanza e' presentata singolarmente, l'Autorita' valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 7.