Art. 2 
 
 
                        Soggetti richiedenti 
 
  1. Il procedimento ha inizio su istanza di parte. 
  2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti: 
    la stazione appaltante, in persona del  soggetto  legittimato  ad
esprimere all'esterno la volonta' del richiedente; 
    l'operatore economico, in persona  del  soggetto  legittimato  ad
esprimere all'esterno la volonta' del  richiedente.  L'ammissibilita'
dell'istanza e' subordinata alla circostanza che il richiedente abbia
partecipato alla procedura di scelta del contrante. Fanno eccezione a
tale principio solo i casi in cui l'istanza provenga dai  soggetti  o
enti esponenziali di cui al punto seguente ovvero quelle che  abbiano
ad oggetto clausole ostative alla partecipazione; 
    i soggetti portatori di interessi  pubblici  o  privati,  nonche'
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
in persona del  soggetto  legittimato  ad  esprimere  all'esterno  la
volonta' del richiedente. Ai fini dell'ammissibilita' dell'istanza il
richiedente  deve  precisare:  a)  il  grado  di   rappresentativita'
dell'ente  rispetto  all'interesse  specifico  che  si  prefigge   di
tutelare, desumibile dallo Statuto; b)  l'univoca  conformita'  degli
interessi individuali degli iscritti a  quello  a  tutela  del  quale
l'associazione agisce. 
  3. L'istanza puo' essere presentata: 
    congiuntamente dalla stazione appaltante e da una  o  piu'  parti
interessate; 
    singolarmente da ognuno dei soggetti di cui al precedente comma. 
  4. Quando l'istanza e' presentata congiuntamente, l'Autorita' emana
il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto
soglia comunitaria e sopra  soglia  comunitaria  insorte  durante  lo
svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs.  n.
163/2006 e ss.mm. 
  5. Quando l'istanza e' presentata singolarmente, l'Autorita' valuta
la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del  parere,  sulla
base dei criteri indicati al successivo art. 7.