Art. 3 Intervento facoltativo nel procedimento 1. Ha facolta' di intervenire nel procedimento qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, purche' l'intervento sia strettamente correlato alla richiesta di parere o alle memorie eventualmente depositate dalla controparte. 2. Possono intervenire, alle medesime condizioni di cui al comma 1, anche i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 3. Gli interventori di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno inoltre diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nonche' di presentare memorie scritte e documenti. 4. L'intervento di cui al presente articolo puo' essere esercitato entro e non oltre 15 giorni dal deposito di eventuali memorie di replica di cui all'art. 8.