Art. 3 
 
 
               Intervento facoltativo nel procedimento 
 
  1. Ha facolta' di intervenire nel procedimento  qualunque  soggetto
portatore di interessi pubblici o privati, purche'  l'intervento  sia
strettamente correlato  alla  richiesta  di  parere  o  alle  memorie
eventualmente depositate dalla controparte. 
  2. Possono intervenire, alle medesime condizioni di cui al comma 1,
anche  i  soggetti  portatori  di  interessi  diffusi  costituiti  in
associazioni o  comitati,  cui  possa  derivare  un  pregiudizio  dal
provvedimento. 
  3. Gli interventori di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno  inoltre
diritto di prendere visione degli atti del procedimento,  nonche'  di
presentare memorie scritte e documenti. 
  4. L'intervento di cui al presente articolo puo' essere  esercitato
entro e non oltre 15 giorni dal  deposito  di  eventuali  memorie  di
replica di cui all'art. 8.