Art. 4 
 
 
                         Istanze ammissibili 
 
  1. Non sono ammissibili le istanze presentate: 
    a) da soggetti che non rientrano tra quelli individuati  all'art.
2, comma 2; 
    b) su questioni che non sono oggetto di una controversia  insorta
fra le parti durante lo svolgimento  di  una  procedura  ad  evidenza
pubblica di cui al d.lgs.  n.  163/2006  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    c) in violazione di quanto disposto dal successivo art. 5,  comma
2. 
  2. Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate  e/o
non  sottoscritte  dalla  persona  fisica  legittimata  ad  esprimere
all'esterno la volonta' del soggetto richiedente. 
  3. Per i  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  l'istanza  e'
ammissibile anche dopo l'aggiudicazione definitiva.