Art. 4 Istanze ammissibili 1. Non sono ammissibili le istanze presentate: a) da soggetti che non rientrano tra quelli individuati all'art. 2, comma 2; b) su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; c) in violazione di quanto disposto dal successivo art. 5, comma 2. 2. Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volonta' del soggetto richiedente. 3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, l'istanza e' ammissibile anche dopo l'aggiudicazione definitiva.