Art. 5 
 
 
               Presentazione e contenuti dell'istanza 
 
  1. L'istanza, da presentare mediante la  compilazione  del  modello
allegato  al  presente  Regolamento  (sub.  All.  1),  va   trasmessa
all'Ufficio del Precontenzioso tramite uno dei seguenti strumenti: 
    fax; 
    raccomandata del servizio postale; 
    posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente. 
  2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti
elementi: 
    intestazione riportante la seguente dicitura «Istanza  di  parere
per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7,  lettera  n),
del d.lgs. n. 163/2006»; 
    indicazione del/i soggetto/i richiedente/i; 
    eventuale/i soggetto/i controinteressato/i; 
    oggetto della gara ed importo a base d'asta; 
    chiara esposizione delle ragioni di fatto e  di  diritto  da  cui
trae origine la questione sottoposta all'Autorita'; 
  3. All'istanza deve essere allegata, a pena di improcedibilita', la
seguente documentazione: 
    bando di gara; 
    disciplinare di gara; 
    capitolato tecnico; 
    lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori); 
    eventuale provvedimento di esclusione; 
    corrispondenza  intercorsa   fra   la   stazione   appaltante   e
l'operatore economico; 
    in caso di  esclusione,  copia  dell'eventuale  segnalazione  del
fatto al Casellario informatico; 
    memoria contenente  la  definizione  della  questione  sottoposta
all'attenzione dell'Autorita'  e  rappresentazione  delle  rispettive
posizioni delle parti interessate. 
  4.  Quando  l'istanza  e'  presentata  dalla  stazione  appaltante,
congiuntamente o disgiuntamente, la stessa deve  contenere  l'impegno
della medesima a non porre in essere  atti  pregiudizievoli  ai  fini
della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa
da parte dell'Autorita'. 
  5. Quando l'istanza  e'  presentata  da  una  parte  diversa  dalla
stazione appaltante, con la comunicazione di avvio  del  procedimento
l'Autorita' formula alla stazione appaltante l'invito a non porre  in
essere  atti  pregiudizievoli  ai  fini   della   risoluzione   della
questione,   fino   alla   definizione   della   stessa   da    parte
dell'Autorita'. 
  6. L'istanza diviene improcedibile in caso di sopravvenienza di una
qualunque pronuncia giurisdizionale emessa in primo grado.