Art. 5 Presentazione e contenuti dell'istanza 1. L'istanza, da presentare mediante la compilazione del modello allegato al presente Regolamento (sub. All. 1), va trasmessa all'Ufficio del Precontenzioso tramite uno dei seguenti strumenti: fax; raccomandata del servizio postale; posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente. 2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi: intestazione riportante la seguente dicitura «Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. n. 163/2006»; indicazione del/i soggetto/i richiedente/i; eventuale/i soggetto/i controinteressato/i; oggetto della gara ed importo a base d'asta; chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto da cui trae origine la questione sottoposta all'Autorita'; 3. All'istanza deve essere allegata, a pena di improcedibilita', la seguente documentazione: bando di gara; disciplinare di gara; capitolato tecnico; lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori); eventuale provvedimento di esclusione; corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico; in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico; memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorita' e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate. 4. Quando l'istanza e' presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o disgiuntamente, la stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorita'. 5. Quando l'istanza e' presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l'Autorita' formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorita'. 6. L'istanza diviene improcedibile in caso di sopravvenienza di una qualunque pronuncia giurisdizionale emessa in primo grado.