Art. 6 Istruttoria delle istanze presentate congiuntamente 1. Quando l'istanza e' presentata congiuntamente, dalla stazione appaltante e da una o piu' parti interessate, l'Ufficio del Precontenzioso apre il relativo procedimento, dandone formale comunicazione al/ai sottoscrittore/i dell'istanza e al/ai controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza stessa. 2. La comunicazione di cui al comma 1, contiene il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale data fissata per l'audizione di cui all'art. 9. 3. L'Autorita', ove lo ritenga opportuno, con la comunicazione di avvio del procedimento chiede alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse. 4. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o documentale di una delle parti interessate, l'Autorita' valutera' la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.