Art. 7 
 
 
         Istruttoria delle istanze presentate singolarmente 
 
  1. Quando l'istanza e' presentata singolarmente da uno dei soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, l'Autorita'  valuta  la  rilevanza  della
stessa ai fini dell'emanazione del parere  sulla  base  dei  seguenti
criteri ponderali: 
    presentazione dell'istanza da parte di una stazione appaltante; 
    carattere di novita' e complessita' della  questione  di  diritto
sottoposta all'Autorita' e possibilita' di incidenza della stessa  su
future procedure ad evidenza pubblica; 
    valore economico della controversia; 
    valore sociale della controversia;