Art. 7 Istruttoria delle istanze presentate singolarmente 1. Quando l'istanza e' presentata singolarmente da uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, l'Autorita' valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere sulla base dei seguenti criteri ponderali: presentazione dell'istanza da parte di una stazione appaltante; carattere di novita' e complessita' della questione di diritto sottoposta all'Autorita' e possibilita' di incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica; valore economico della controversia; valore sociale della controversia;