Art. 8 
 
 
                    Deposito e scambio di memorie 
 
  1. Entro il termine perentorio  di  dieci  giorni  dalla  ricezione
della comunicazione di avvio del procedimento le parti hanno facolta'
di depositare memorie e  documenti,  secondo  le  modalita'  indicate
nella lettera di avvio del procedimento. 
  2. E' ammessa la  presentazione  di  memorie  di  replica  entro  i
successivi dieci giorni dal deposito delle memorie di cui al comma 1.