Art. 9 
 
 
                  Audizione delle parti interessate 
 
  1. L'Autorita' valuta, sulla  base  della  documentazione  e  delle
informazioni acquisite, la necessita' di procedere ad audizione delle
parti interessate, previa apposita richiesta contenuta nell'istanza. 
  2. L'audizione ha luogo presso l'Autorita',  alla  presenza  di  un
rappresentante della stessa e di tutte le parti interessate. 
  3. Dell'audizione viene effettuata  registrazione  vocale,  che  fa
fede di verbale. 
  4. L'audizione e' effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio
del procedimento.