Art. 9 Audizione delle parti interessate 1. L'Autorita' valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessita' di procedere ad audizione delle parti interessate, previa apposita richiesta contenuta nell'istanza. 2. L'audizione ha luogo presso l'Autorita', alla presenza di un rappresentante della stessa e di tutte le parti interessate. 3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa fede di verbale. 4. L'audizione e' effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento.