Art. 3 
 
  1. " Agroqualita' Spa" non puo' modificare la  denominazione  e  la
compagine  sociale,  il  proprio  statuto,   i   propri   organi   di
rappresentanza, il proprio  sistema  di  qualita',  le  modalita'  di
controllo e il sistema tariffario riportati  nell'apposito  piano  di
controllo per la denominazione "Agnello  del  Centro  Italia",  cosi'
come  depositati  presso  il  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di   detta
autorita'. 
  2.  "Agroqualita'  Spa"  comunica  e   sottopone   all'approvazione
ministeriale  ogni  variazione  concernente  il  personale  ispettivo
indicato  nella  documentazione  presentata,  la   composizione   del
Comitato  di  certificazione  o   della   struttura   equivalente   e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
potrebbero  risultare   incompatibili   con   il   mantenimento   del
provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.