Art. 2 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto  6.4
del PAN GPP, di cui al decreto ministeriale del 10  aprile  2013,  ai
sensi  dell'art.  7  comma  8  del  D.Lgs.  n.  163/06,  le  stazioni
appaltanti  debbono   comunicare   all'Osservatorio   dei   contratti
pubblici, nel rispetto delle modalita' indicate nelle apposite schede
di  rilevamento  predisposte  dal   citato   Osservatorio,   i   dati
riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione  dei  criteri
ambientali minimi adottati con i presenti allegati.