Art. 5 
 
 
Semplificazione delle procedure e modalita'  di  presentazione  delle
                              richieste 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  ulteriormente  le  procedure  e  le
modalita' di presentazione e di gestione delle richieste di garanzia,
il  Gestore  del   Fondo,   previa   informativa   al   Comitato   di
amministrazione  del  Fondo  e   nell'ambito   delle   attivita'   di
manutenzione  e  adeguamento  dell'attuale  sistema  informativo  del
Fondo, implementa il medesimo sistema  con  nuove  funzionalita'  che
consentano, in particolare: 
    a)  la  dematerializzazione  dei  documenti  necessari   per   la
presentazione  e  gestione  delle  richieste  di   escussione   della
garanzia; 
    b) un piu' ampio accesso al medesimo sistema informativo da parte
dei soggetti richiedenti per consentire loro di monitorare, in  tempo
reale, lo stato delle proprie richieste. 
  2. Gli interventi di adeguamento del sistema informativo del  Fondo
di cui al comma 1 sono realizzati entro  180  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.