Art. 5 Semplificazione delle procedure e modalita' di presentazione delle richieste 1. Al fine di semplificare ulteriormente le procedure e le modalita' di presentazione e di gestione delle richieste di garanzia, il Gestore del Fondo, previa informativa al Comitato di amministrazione del Fondo e nell'ambito delle attivita' di manutenzione e adeguamento dell'attuale sistema informativo del Fondo, implementa il medesimo sistema con nuove funzionalita' che consentano, in particolare: a) la dematerializzazione dei documenti necessari per la presentazione e gestione delle richieste di escussione della garanzia; b) un piu' ampio accesso al medesimo sistema informativo da parte dei soggetti richiedenti per consentire loro di monitorare, in tempo reale, lo stato delle proprie richieste. 2. Gli interventi di adeguamento del sistema informativo del Fondo di cui al comma 1 sono realizzati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.