IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante  l'organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'art. 13 del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
nonche' gli schemi di piano di controllo e  di  prospetto  tariffario
delle produzioni vitivinicole DOP e IGP; 
  Visto il decreto 21418 del 31 luglio 2012 che autorizza Valoritalia
S.r.l. a svolgere le attivita' di controllo ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61  su  tutti  i  soggetti  che
operano, tra l'altro, all'interno della filiera  della  DOP  "Chianti
Classico"; 
  Visto il decreto 7 novembre 2012 «procedura a livello nazionale per
la presentazione e l'esame delle domande di protezione  delle  DOP  e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010»; 
  Visto il provvedimento ministeriale prot. n.  1109  dell'8  gennaio
2014 concernente la «pubblicazione della  proposta  di  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini "Chianti  Classico"  e  del  relativo  documento
unico, a conclusione  della  procedura  nazionale  preliminare  della
relativa richiesta, e  la  trasmissione  alla  Commissione  UE  della
medesima richiesta»; 
  Vista la nota del 17 gennaio 2014 con la quale  Valoritalia  S.r.l.
ha trasmesso  un  nuovo  piano  di  controllo  per  la  DOP  "Chianti
Classico" che recepisce le modifiche del disciplinare di produzione; 
  Vista la nota del 16 gennaio 2014 con la quale  il  Consorzio  Vino
Chianti Classico ha chiesto di integrare il piano dei controlli della
DOP "Chianti Classico" con verifiche supplementari; 
  Vista la mail del 17 gennaio 2014  della  Regione  Toscana  con  la
quale viene espresso parere favorevole alle modifiche  al  piano  dei
controlli sul disciplinare modificato della  DOP  "Chianti  Classico"
predisposto da Valoritalia S.r.l.; 
  Vista la nota 116273 del 19 febbraio 2013 della Commissione europea
- DG AGRI, che prevede, tra l'altro, che «ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1151/2012, quando una  denominazione  gia'  registrata  forma
oggetto di modifica del disciplinare di produzione  e  del  documento
unico su richiesta dello  Stato  membro,  la  protezione  transitoria
nazionale non puo' essere autorizzata in relazione a  tale  modifica.
Ne conseguirebbe infatti la  contemporanea  circolazione  nell'Unione
europea di due prodotti diversi recanti la stessa  denominazione:  un
prodotto  conforme  al  disciplinare  approvato   in   seguito   alla
pubblicazione del documento unico in 26  Stati  membri,  e  un  altro
prodotto conforme al  disciplinare  modificato  a  livello  nazionale
nello Stato membro di origine»; 
  Considerato che la  DG  VICO,  alla  luce  del  parere  di  cui  al
precedente capoverso, ha reiteratamente chiesto al Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca  di
esprimersi circa la legittimita' di una tutela  transitoria  per  una
modifica del disciplinare di produzione di un vino  DOP  o  IGP  gia'
riconosciuto a livello comunitario; 
  Visto, da ultimo, la nota prot. 55762 del 31 ottobre 2013 - con  la
quale il Dipartimento  delle  politiche  competitive  della  qualita'
agroalimentare e della pesca ha chiesto, a questa Direzione Generale,
l'approvazione dei piani di controllo per le denominazioni che  hanno
completato la procedura  nazionale  propedeutica  alla  richiesta  di
modifica del disciplinare di produzione - e le disposizioni ulteriori
impartite  dal  Capo  Dipartimento  dell'Ispettorato  Centrale  della
Tutela   della   Qualita'   e   Repressione   Frodi   dei    Prodotti
Agroalimentari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ferme restando le condizioni alle quali Valoritalia  S.r.l.  con
sede in Roma, Via Piave, 24, e' stata  autorizzata  ad  effettuare  i
controlli previsti  dall'art.  118-septdecies  del  Regolamento  (CE)
491/2009, nei confronti di tutti i soggetti, di cui all'art. 5  comma
1 del decreto 14 giugno 2012,  utilizzatori  della  denominazione  di
origine protetta "Chianti Classico", previste dal decreto  21418  del
31 luglio 2012 citato in premesse, si approva il piano dei  controlli
trasmesso da  Valoritalia  S.r.l.  che  recepisce  le  modifiche  del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
"Chianti Classico" trasmesse alla Commissione UE. 
  2. Il predetto piano dei controlli non pregiudica la validita'  del
piano dei controlli gia' approvato con il DM 21418 del 31 luglio 2012
citato nelle premesse e ciascun operatore e' tenuto  a  comunicare  a
Valoritalia  S.r.l.  a  quale  piano  dei  controlli  intende  essere
sottoposto.