Art. 13 
 
 
                           Accreditamento 
 
  1.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   definisce,   con   propri
provvedimenti, le modalita' per l'accreditamento e la  vigilanza  sui
soggetti di cui all'art.  44-bis  del  Codice  i  quali  adottano  le
presenti regole tecniche di cui al presente decreto per la gestione e
la  documentazione  del  sistema  di   conservazione,   nonche'   per
l'espletamento del processo di conservazione.