Art. 14 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. I sistemi di conservazione gia' esistenti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto sono adeguati entro  e  non  oltre  36
mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto  secondo  un  piano
dettagliato  allegato  al   manuale   di   conservazione.   Fino   al
completamento di  tale  processo  per  tali  sistemi  possono  essere
applicate le previgenti regole  tecniche.  Decorso  tale  termine  si
applicano in ogni caso le regole tecniche di cui al presente decreto. 
  3. Fino al completamento del processo di cui al  comma  2,  restano
validi  i  sistemi  di  conservazione  realizzati  ai   sensi   della
deliberazione CNIPA n. 11/2004. Il Responsabile  della  conservazione
valuta l'opportunita' di riversare nel nuovo sistema di conservazione
gli archivi precedentemente formati o di mantenerli invariati fino al
termine di scadenza di conservazione dei documenti in essi contenuti. 
  4. La deliberazione CNIPA n. 11/2004 cessa di avere  efficacia  nei
termini previsti dai comma 2 e 3. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 dicembre 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                      e la semplificazione            
                                             D'Alia                   
 
   Il Ministro dei beni    
e delle attivita' culturali 
       e del turismo       
           Bray            

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014, n. 500