Art. 3 
 
 
                      Sistema di conservazione 
 
  1. In attuazione di quanto previsto  dall'art.  44,  comma  1,  del
Codice, il sistema di conservazione assicura, dalla presa  in  carico
dal produttore di  cui  all'art.  6  fino  all'eventuale  scarto,  la
conservazione, tramite l'adozione di regole, procedure e  tecnologie,
dei  seguenti   oggetti   in   esso   conservati,   garantendone   le
caratteristiche   di   autenticita',    integrita',    affidabilita',
leggibilita', reperibilita': 
  a) i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici
con i metadati ad essi associati di cui all'allegato  5  al  presente
decreto; 
  b) i  fascicoli  informatici  ovvero  le  aggregazioni  documentali
informatiche con i metadati ad essi associati di cui  all'allegato  5
al  presente  decreto,  contenenti  i  riferimenti  che  univocamente
identificano  i  singoli  oggetti  documentali  che  appartengono  al
fascicolo o all'aggregazione documentale. 
  2. Le componenti funzionali del sistema di conservazione assicurano
il trattamento dell'intero ciclo di gestione dell'oggetto  conservato
nell'ambito del processo di conservazione. 
  3. Il sistema di  conservazione  garantisce  l'accesso  all'oggetto
conservato, per il periodo prescritto dalla norma,  indipendentemente
dall'evolversi del contesto tecnologico. 
  4. Gli elenchi degli standard,  delle  specifiche  tecniche  e  dei
formati  utilizzabili   quali   riferimento   per   il   sistema   di
conservazione sono  riportati  negli  allegati  2  e  3  al  presente
decreto.